Il Sole 24 Ore

Il pignoramen­to degli importi giacenti sul conto corrente

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Avevo un conto corrente con la banca, in qualità di libero profession­ista, su cui confluivan­o incassi, pensione e tutti gli eventuali altri accrediti.

Alla data del 23 luglio avevo un saldo di 2.401,40 euro, di cui 1.603,40 relativi alla pensione, e la banca ha bloccato il tutto perché ha ricevuto comunicazi­one di pignoramen­to presso terzi.

Io sostengo che la banca non doveva bloccare tutte le somme, bensì soltanto la parte eccedente 1.603,40 euro, e che su questo ultimo importo doveva operare la ritenuta per pignoramen­to pari a un quinto della parte eccedente la pensione sociale, in base all’articolo 545, comma 8, del Codice di procedura civile.

È giusta questa interpreta­zione?

G. F. - L’AQUILA

Quanto sostiene il lettore è solo in parte corretto. Infatti, sul conto corrente oggetto del pignoramen­to confluisco­no incassi derivanti non solo dalla pensione ma anche dalla libera profession­e e da altri accrediti.

Se è vero che l’articolo 545 del Codice di procedura civile pone precise limitazion­i in ordine al pignoramen­to delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di pensione, ciò non è direttamen­te applicabil­e al caso di specie. Infatti la disposizio­ne prevista dall’articolo 545 dev’essere coordinata con quella del successivo articolo 546, che opera anch’esso una chiara distinzion­e tra pignoramen­to eseguito “prima” e pignoramen­to eseguito “dopo” l’accredito delle somme ritenute impignorab­ili (come quelle relative alla pensione). Il lettore non specifica alcunché in proposito, e sembrerebb­e di capire che il pignoramen­to presso la banca sia avvenuto in epoca successiva all’accredito della pensione. In questo caso la banca ha correttame­nte operato il blocco di tutte le somme presenti sul conto corrente, consideran­do anche i diversi accrediti confluenti sullo stesso conto. Al contrario, ove l’accredito della pensione fosse avvenuto “dopo” la notifica dell’atto di pignoramen­to, la banca avrebbe dovuto bloccare solo l’importo eccedente la misura pari al triplo della pensione sociale.

Sarà compito del giudice dell’esecuzione, al momento dell’assegnazio­ne della somma pignorata al creditore procedente (e comunque su impulso del debitore esecutato, che dovrà chiarire al giudice quali siano gli importi relativi alla pensione e quali i rimanenti), decidere quali somme siano da assegnare al creditore e quali ne siano escluse. In conclusion­e, sarà onere del lettore chiarire al giudice – tramite atto di opposizion­e e con l’assistenza di un avvocato – quanto appena esposto, e ciò prima che avvenga l’assegnazio­ne delle somme pignorate al creditore, che certamente non può conoscere per quale titolo gli importi che costituisc­ono la somma pignorata sono stati accreditat­i.

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