Il pignoramento degli importi giacenti sul conto corrente
Avevo un conto corrente con la banca, in qualità di libero professionista, su cui confluivano incassi, pensione e tutti gli eventuali altri accrediti.
Alla data del 23 luglio avevo un saldo di 2.401,40 euro, di cui 1.603,40 relativi alla pensione, e la banca ha bloccato il tutto perché ha ricevuto comunicazione di pignoramento presso terzi.
Io sostengo che la banca non doveva bloccare tutte le somme, bensì soltanto la parte eccedente 1.603,40 euro, e che su questo ultimo importo doveva operare la ritenuta per pignoramento pari a un quinto della parte eccedente la pensione sociale, in base all’articolo 545, comma 8, del Codice di procedura civile.
È giusta questa interpretazione?
G. F. - L’AQUILA
Quanto sostiene il lettore è solo in parte corretto. Infatti, sul conto corrente oggetto del pignoramento confluiscono incassi derivanti non solo dalla pensione ma anche dalla libera professione e da altri accrediti.
Se è vero che l’articolo 545 del Codice di procedura civile pone precise limitazioni in ordine al pignoramento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di pensione, ciò non è direttamente applicabile al caso di specie. Infatti la disposizione prevista dall’articolo 545 dev’essere coordinata con quella del successivo articolo 546, che opera anch’esso una chiara distinzione tra pignoramento eseguito “prima” e pignoramento eseguito “dopo” l’accredito delle somme ritenute impignorabili (come quelle relative alla pensione). Il lettore non specifica alcunché in proposito, e sembrerebbe di capire che il pignoramento presso la banca sia avvenuto in epoca successiva all’accredito della pensione. In questo caso la banca ha correttamente operato il blocco di tutte le somme presenti sul conto corrente, considerando anche i diversi accrediti confluenti sullo stesso conto. Al contrario, ove l’accredito della pensione fosse avvenuto “dopo” la notifica dell’atto di pignoramento, la banca avrebbe dovuto bloccare solo l’importo eccedente la misura pari al triplo della pensione sociale.
Sarà compito del giudice dell’esecuzione, al momento dell’assegnazione della somma pignorata al creditore procedente (e comunque su impulso del debitore esecutato, che dovrà chiarire al giudice quali siano gli importi relativi alla pensione e quali i rimanenti), decidere quali somme siano da assegnare al creditore e quali ne siano escluse. In conclusione, sarà onere del lettore chiarire al giudice – tramite atto di opposizione e con l’assistenza di un avvocato – quanto appena esposto, e ciò prima che avvenga l’assegnazione delle somme pignorate al creditore, che certamente non può conoscere per quale titolo gli importi che costituiscono la somma pignorata sono stati accreditati.