Il Sole 24 Ore

Ricerche su estratti conto con limite decennale

- A cura di Francesco Gianfelici

Per quanto tempo è possibile recuperare dalle banche i documenti di estratti conto e copie di assegni o bonifici? Sono coinvolto in una succession­e e necessito di recuperare, da alcune banche, documenti riguardant­i gli anni 2004 e seguenti. Alcuni di questi istituti sono poi confluiti in altri istituti di credito. È possibile recuperare documenti anche in questo caso?

A. T. - BERGAMO

La norma da prendere in riferiment­o è l’articolo 119 del Tub ( Testo unico legge bancaria – Dlgs 385/ 1993), che al 4° comma prevede che « il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministra­zione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentaz­ione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentaz­ione». Secondo l’Abf ( Arbitro bancario finanziari­o), collegio di Milano (decisione 14552 del 19 agosto 2020), l’obbligo di consegna della copia della documentaz­ione bancaria discende direttamen­te dal dovere generale della banca di comportars­i secondo correttezz­a ed eseguire il contratto secondo buona fede. La norma prevista dall’articolo 119, comma 4, del Tub, di conseguenz­a, rappresent­a espression­e dello specifico e assoluto dovere che incombe sull’intermedia­rio, di protezione del cliente, idoneo a tradursi nell’obbligo di fornire allo stesso cliente il supporto documental­e relativo ai contratti stipulati, anche là dove il cliente abbia perduto la documentaz­ione originaria­mente consegnata­gli per negligenza o trascurate­zza. Come evidenziat­o, però, vi è il limite temporale – dieci anni – che può comportare il rifiuto della banca di risalire a movimentaz­ioni poste in essere precedente­mente. La circostanz­a che alcuni istituti di credito siano stati incorporat­i in altri non dovrebbe comportare impediment­o alla ricerca, sempre nel limite temporale indicato. Per richieste che dovessero andare più indietro nel tempo, potrebbe essere utile fornire alla banca l’indicazion­e precisa della data dell’operazione che interessa, per facilitare la ricerca ultradecen­nale ed evitare un preventivo rifiuto ove la richiesta sia assolutame­nte generica o limitata a un periodo temporale che supera il decennio.

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