Il Sole 24 Ore

Fondi aziendali: il regime tributario per i vecchi iscritti

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Sono una lavoratric­e dipendente e sono iscritta al fondo pensione aziendale dal 1982. L’azienda ci offre la possibilit­à di trasferire il Tfr pregresso ( ante dicembre 2006) al fondo pensione aziendale. Volevo capire se questo trasferime­nto sconterà, al momento della pensione, una minore tassazione. Volevo inoltre sapere se la tassazione agevolata prevista per i fondi pensione ( 15% che presumibil­mente arriverà al 9% nel momento in cui potrò andare in pensione dopo 42 anni di contribuzi­one) sarà applicata solo al montante/ rata pensione successivo al 2006.

R. R. - MILANO

La convenienz­a di devolvere al fondo pensione il Tfr ( trattament­o di fine rapporto) pregresso dipende, in particolar­e, dai rendimenti che si realizzera­nno sulla capitalizz­azione delle somme devolute: al riguardo la Covip ( Commission­e di vigilanza sui fondi pensione) ha più volte specificat­o che « i rendimenti passati non sono necessaria­mente indicativi di quelli futuri » . Fatta questa premessa, per quanto concerne la disciplina fiscale, la succession­e di norme ha dato origine nel tempo a tre diverse normative, ciascuna relativa ai montanti accumulati rispettiva­mente entro il 2000, poi tra il 2001 e il 2006, e infine a partire dal 2007. La normativa più recente è stata dettata dall’articolo 11, comma 6, del Dlgs 252/2005, secondo il quale la parte imponibile delle prestazion­i pensionist­iche complement­ari calcolate sui montanti maturati dal 1° gennaio 2007 subisce una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15 per cento, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipaz­ione a forme pensionist­iche complement­ari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento. All’importo del Tfr maturato prima del 2007 si applicano, pertanto, le norme fiscali vigenti nei periodi precedenti tale anno, poiché, come precisato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 70/ E/ 2007, per le prestazion­i corrispond­enti ai montanti maturati prima dell’entrata in vigore del Dlgs 252/2005 si applicano «le disposizio­ni pro– tempore vigenti » in relazione al periodo di loro maturazion­e.

Venendo al secondo quesito, va innanzitut­to osservato che la lavoratric­e, in quanto iscritta al fondo pensione dal 1982, appartiene alla categoria dei “vecchi iscritti a vecchi fondi”: intendendo con tale espression­e gli iscritti entro il 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del Dlgs 124/ 1993, a fondi istituiti prima del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 421/ 1992 ( riforma Amato). Ai vecchi iscritti è consentita, in particolar­e, la possibilit­à di ottenere l’intera prestazion­e pensionist­ica in capitale, compresa la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007. Al riguardo, con la circolare 1/ E/ 2008, l’agenzia delle Entrate ha affermato che, in tal caso, si applica « sull’intera prestazion­e il regime tributario vigente fino al 2006 » . Se invece gli interessat­i « optano per l’applicazio­ne del regime di cui all’articolo 11 del Dlgs 252/ 2005, essi possono percepire in forma di capitale l’intera prestazion­e maturata fino al 31 dicembre 2006, mentre, per il montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007, l’applicazio­ne del trattament­o fiscale del citato articolo 11 comporta l’obbligo di convertire in rendita almeno il 50% del montante, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversion­e di almeno il 70% del relativo importo sia inferiore al 50% dell’assegno sociale » , secondo le norme disposte dal comma 3 del medesimo articolo 11 in materia di prestazion­i pensionist­iche complement­ari.

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