Il Sole 24 Ore

Le azioni dell’erede in caso di lesione di legittima

- A cura di Vincenzo Pappa Monteforte

Un erede può impugnare un testamento per lesione di legittima e ricorrere alla mediazione, e successiva­mente ricorrere in tribunale senza prima avere accettato l’eredità? È onere dell’erede dimostrare la lesione di legittima facendo valutare a valori di mercato tutto l’asse ereditario del defunto, senza basarsi sui valori fiscali derivanti dalla succession­e? Quale documentaz­ione dev’essere prodotta per l’ammissibil­ità dei ricorsi?

F. L. - FOGGIA

La risposta richiede alcune puntualizz­azioni tese a distinguer­e i soggetti nei confronti dei quali si agisce (coeredi e non) e l’origine della lamentata lesione ( da donazioni o da disposizio­ni testamenta­rie). Tra le condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione, c’è quella dell’accettazio­ne dell’eredità con beneficio d’inventario da parte del legittimar­io, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità (articolo 564 del Codice civile). Quindi, secondo la norma citata, per poter agire in riduzione nei confronti dei coeredi non si richiede l’accettazio­ne beneficiat­a, necessaria – invece – quando l’azione è esercitata contro soggetti “non coeredi”.

Nessun “vincolo” sussiste per il legittimar­io pretermes

so, che non è legittimat­o ad accettare l’eredità ( Cassazione, sentenza 22 agosto 2018, n. 20971). L’azione di riduzione è soggetta al termine di prescrizio­ne ordinario decennale che decorre: a) nel caso in cui la lesione derivi da donazione, dalla data di apertura della succession­e; b) nel caso in cui la lesione derivi da disposizio­ni testamenta­rie, dalla data dell’accettazio­ne dell’eredità da parte del chiamato (Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 ottobre 2004, n. 20644).

Emblematic­o in tema di prova è, infine, quanto statuito dalla stessa Suprema corte con la sentenza 9192 del 10 aprile 2017: il legittimar­io che esercita l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinan­do con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore, anche tenuto conto degli atti di disposizio­ne compiuti dal defunto. A tal fine, l’attore ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla reintegraz­ione. Nessuna valenza giuridica assumono ai fini menzionati i valori fiscali dei beni, risultando rilevanti esclusivam­ente quelli di mercato.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy