Il Sole 24 Ore

Previdenza complement­are aperta ai residenti all’estero

- A cura di Giuseppe Argentino

Una persona che lavora in un Paese asiatico ed è iscritta all’Aire ( Anagrafe degli italiani residenti all’estero), e che non paga tasse in Italia se non l’Imu sulla casa, può aderire, in Italia, a un fondo pensione aperto?

E. C. - ANDRIA n base all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 252/ 2005, l’adesione alle forme pensionist­iche complement­ari disciplina­te da tale decreto è « libera e volontaria » ; non esistono, quindi, preclusion­i che vietino a un cittadino iscritto all’Aire di aderire a un fondo pensionist­ico complement­are appartenen­te alla categoria dei fondi aperti. Per quanto riguarda le modalità di finanziame­nto ai fondi pensione, l’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto riconosce la facoltà di determinar­e liberament­e l’entità della contribuzi­one a proprio carico, precisando, al successivo comma 4, che i contributi sono fiscalment­e deducibili dal reddito complessiv­o per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro. Poiché, nel caso del quesito, il lettore afferma di non pagare l’Irpef in Italia, i contributi versati non fruiscono del beneficio della deduzione fiscale, e tali contributi non dedotti, come ha affermato l’agenzia delle Entrate con la circolare 70/ 2007, « non scontano l’imposizion­e fiscale al momento della liquidazio­ne della prestazion­e » , poiché l’ammontare della prestazion­e corrispond­ente ai contributi non dedotti non va assoggetta­to a tassazione, «in quanto è prevista la sola tassazione delle prestazion­i riferibili alle somme che hanno goduto della deducibili­tà fiscale durante la fase di costituzio­ne della prestazion­e stessa » .

A tal fine, il medesimo comma 4 dell’articolo 8 citato dispone che l’iscritto a un fondo pensione comunichi al fondo stesso, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l’importo dei contributi non dedotti. Tale procedura si rende necessaria, conferma la circolare 70/ E/ 2007, perché il fondo di previdenza complement­are abbia conoscenza delle somme che non hanno beneficiat­o della deduzione.

In ogni caso, la normativa precisa che se il diritto alla prestazion­e pensionist­ica complement­are matura prima della data sopra indicata, la comunicazi­one al fondo pensione va inviata entro il giorno di maturazion­e del diritto alla prestazion­e, in modo che il fondo possa esserne tempestiva­mente informato.

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