Previdenza complementare aperta ai residenti all’estero
Una persona che lavora in un Paese asiatico ed è iscritta all’Aire ( Anagrafe degli italiani residenti all’estero), e che non paga tasse in Italia se non l’Imu sulla casa, può aderire, in Italia, a un fondo pensione aperto?
E. C. - ANDRIA n base all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 252/ 2005, l’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate da tale decreto è « libera e volontaria » ; non esistono, quindi, preclusioni che vietino a un cittadino iscritto all’Aire di aderire a un fondo pensionistico complementare appartenente alla categoria dei fondi aperti. Per quanto riguarda le modalità di finanziamento ai fondi pensione, l’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto riconosce la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, precisando, al successivo comma 4, che i contributi sono fiscalmente deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro. Poiché, nel caso del quesito, il lettore afferma di non pagare l’Irpef in Italia, i contributi versati non fruiscono del beneficio della deduzione fiscale, e tali contributi non dedotti, come ha affermato l’agenzia delle Entrate con la circolare 70/ 2007, « non scontano l’imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione » , poiché l’ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti non va assoggettato a tassazione, «in quanto è prevista la sola tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa » .
A tal fine, il medesimo comma 4 dell’articolo 8 citato dispone che l’iscritto a un fondo pensione comunichi al fondo stesso, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l’importo dei contributi non dedotti. Tale procedura si rende necessaria, conferma la circolare 70/ E/ 2007, perché il fondo di previdenza complementare abbia conoscenza delle somme che non hanno beneficiato della deduzione.
In ogni caso, la normativa precisa che se il diritto alla prestazione pensionistica complementare matura prima della data sopra indicata, la comunicazione al fondo pensione va inviata entro il giorno di maturazione del diritto alla prestazione, in modo che il fondo possa esserne tempestivamente informato.