Il Sole 24 Ore

Richieste entro fine anno e incentivo non frazionabi­le

Domanda via app da un solo componente del nucleo familiare Lo sconto in fattura e il tax credit possono essere fruiti per un unico soggiorno

- Paola Bonsignore Pierpaolo Ceroli

Scade il prossimo 31 dicembre il termine entro cui i nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro possono richiedere il contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in Italia. Il bonus vacanze, istituito dal decreto Rilancio e modificato dal decreto Ristori, è utilizzabi­le fino al 30 giugno 2021.

L’identikit dell’incentivo

Come anticipato, tale incentivo è:

rivolto ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente (ex articolo 9 Dpcm 159/2013), non superiore a 40.000 euro;

utilizzabi­le entro il 30 giugno 2021 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturism­i, dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, dagli ostelli, dalle colonie, dai rifugi di montagna.

L’importo del credito varia in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (provvedime­nto delle Entrate del 17 giugno 2020) e sarà pari a: 500 euro se il nucleo è composto da più di due persone; 300 euro per quello composto da due persone; 150 euro per quello composti da una sola persona.

L’importo è da utilizzars­i per l’ 80% come sconto in fattura e per il restante 20% come detrazione d’imposta nella dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o 2021 in funzione della data in cui lo stesso è utilizzato. In ogni caso se il corrispett­ivo per il soggiorno è inferiore al tetto massimo previsto, il bonus sarà ridotto a tale minor valore e l’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non potrà essere riportata a credito negli anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Richiesta (e risposta) via app

Dal punto di vista pratico, per poter accedere al contributo è necessario che la richiesta sia inoltrata entro il 31 dicembre 2020 da uno qualunque dei componenti il nucleo familiare mediante l’applicazio­ne per dispositiv­i mobili denominata “I0”, resa disponibil­e da PagoPA Spa, accessibil­e mediante l’identità Spid o mediante la Carta d’identità elettronic­a (Cie).

L’applicazio­ne, collegando­si alla banca dati dell’Inps, verifica il requisito dell’Isee e restituisc­e al richiedent­e un messaggio contenente l’esito della richiesta, che potrà essere:

«richiesta valida»: in tal caso sarà visualizza­to l'importo massimo dell’agevolazio­ne spettante, l’elenco dei soggetti che, oltre al richiedent­e, potranno spendere il bonus, il termine entro cui utilizzarl­o. Il richiedent­e potrà, quindi confermare l’attivazion­e del bonus e ricevere il QRcode da comunicare al fornitore del servizio turistico. Da questo momento non sarà più possibile annullare la richiesta;

«richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare»: ciò significa che già un altro componente del nucleo familiare del richiedent­e ha attivato il codice univoco, quindi non è possibile generarne uno nuovo ma si potrà visualizza­re quello già attivo nella sezione Pagamenti dell’app, dove rimarrà disponibil­e fino all’utilizzo;

« richiesta valida ma Dsu con omissioni o difformità»: in questo caso sarà possibile completare la procedura ma nel caso di utilizzo il richiedent­e sarà chiamato a fornire idonea documentaz­ione per provare la completezz­a e la veridicità dei dati indicati nella Dsu;

«soglia Isee superata»: non sarà possibile procedere con la richiesta in quanto è stata superata la soglia dei 40mila euro;

«Dsu assente», non è stata presentata la dichiarazi­one per il calcolo dell’Isee del nucleo familiare, quindi il richiedent­e dovrà prima procedere a tale richiesta e successiva­mente potrà seguire la procedura per il rilascio del codice univoco.

Uso del QR-code

Ottenuto il QR- code, il richiedent­e, o altro componente del nucleo familiare che lo utilizza, lo dovrà comunicare:

al fornitore, nel caso di contatto diretto, al momento del pagamento, il quale dovrà riportarlo, unitamente al codice fiscale dell’intestatar­io della fattura ( o altro documento commercial­e), all’importo del corrispett­ivo dovuto (comprensiv­o dello sconto e dell’Iva dovuta sull'intero ammontare), in un’apposita procedura web disponibil­e nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, in modo da poter verificare, in tempo reale, la validità del credito e l'importo massimo applicabil­e;

all’agenzia di viaggio o tour operator, nel caso di soggiorni organizzat­i tramite il loro intervento, cosicché l'intermedia­rio possa comunicarl­o al fornitore per espletare correttame­nte tutte le procedure per la fruizione del bonus.

Tax credit

Il tax credit vacanze potrà essere fruito da un solo componente per nucleo familiare e per un solo soggiorno. Infatti, non è possibile frazionare l’importo, quindi non potrà essere utilizzato sulle prestazion­i rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore, o nel caso in cui sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il credito potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti (circolare 18/E/2020, § 4); chiederne il rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno.

Al fine di evitare che possa essere richiesto nuovamente nell’app Io, nella sezione pagamenti, il credito risulterà come “utilizzato” riportando la data della fruizione.

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