Lo sconto è rimborsato con il credito (cedibile)
L’accettazione del bonus va comunicata alle Entrate. Non c’è obbligo di fattura elettronica per la transazione
Da chi accetta il bonus a come si deve pagare per fruirne: sono tante le informazioni di cui le famiglie possono aver bisogno per utilizzare correttamente il nuovo incentivo.
Adesione non obbligatoria
La prima cosa da tenere presente è che gli albergatori e gli altri professionisti erogatori del servizio turistico non hanno l’obbligo di accettare il bonus vacanze: nel pianificare un viaggio, dunque, è bene informarsi preventivamente se la struttura ha aderito o meno all’iniziativa, in modo tale da evitare spiacevoli sorprese al momento del pagamento. Infatti, ciò che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione è proprio quest’ultimo momento; tanto che nell’ipotesi in cui si versi il corrispettivo alla prenotazione, beneficiando dello sconto, l’eventuale mancata fruizione del servizio non consente il rimborso del bonus, e si perde di fatto l’agevolazione.
In merito alle modalità di pagamento, invece, non occorrono particolari specifiche; il saldo può essere versato anche con l’ausilio di agenzie di viaggio e tour operator e di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici; tuttavia, si ricorda che le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione.
Indicazioni operative
Operativamente, la struttura ricettiva, prima di applicare lo sconto, deve effettuare la comunicazione bonus vacanze sul sito dell’Agenzia (nella propria area riservata), riportando: il codice univoco o il QR-code del cliente e il relativo codice fiscale; la dichiarazione di essere un soggetto in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell'attività turistico ricettiva (ex articoli 46 e 47 del Dpr 445/ 2000).
In tal modo, si riscontra la validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. La struttura ricettiva, poi, conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato. Si ribadisce l’importanza - come precisato nella guida delle Entrate (novembre 2020), anche al fine di non far perdere ai clienti il bonus - che il fornitore confermi lo sconto solo al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente del soggiorno, e non prima ( ad esempio, al momento della prenotazione).
La documentazione
La norma, poi, richiede espressamente che, ai fini del bonus, il totale del corrispettivo sia documentato da «fattura elettronica o documento commerciale » dove riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Occorrono alcune precisazioni, in particolare, in merito alla certificazione del compenso, come precisato dalla stessa Agenzia, che non necessariamente deve essere elettronica, in quanto per i soggetti non tenuti ad emettere fattura Xml si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale (ad esempio: agriturismi, bed & breakfast, soggetti in regime forfettario). Nella fattura ( o scontrino/ricevuta), il fornitore del servizio deve indicare il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’Iva applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato.
Per quanto riguarda, invece, il codice fiscale del cliente, è richiesto che nel documento sia esposto il codice fiscale del soggetto che intende fruire del tax credit, a prescindere che la spesa sia poi sostenuta da un altro componente del nucleo familiare. Ad esempio, nell’ipotesi di una vacanza familiare, dove il bonus è stato richiesto dal figlio, ma il pagamento è effettuato dal genitore, l’albergatore può applicare lo sconto indicando in fattura il codice fiscale del figlio.
Rimborsi e tax credit
Lo sconto riconosciuto al cliente è poi rimborsato alla struttura ricettiva come credito d’imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione mediante F24 tramite i servizi telematici resi disponibili delle Entrate, non applicandosi il limite di 700mila euro (limite innalzato a 1 milione per il 2020) per la compensazione orizzontale (ex articolo 34, legge 388/ 2000) e quello di 250mila euro per i crediti del quadro RU ( ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007). Il modello F24 deve essere compilato indicando, oltre all’importo da utilizzare in compensazione, il codice tributo 6915 e l’anno a cui si riferisce il credito ( 2020 o 2021). In alternativa, la struttura ricettiva può cedere il credito a terzi ( anche intermediari finanziari e istituti di credito), accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia.
Ricapitolando, e supponendo che il bonus spettante sia pari a 150 euro, a fronte di un costo del servizio 120 euro, lo sconto applicabile (e quindi il credito d'imposta per l’impresa ricettiva) è di 96 euro (80% di 120), mentre il restante 20% ( 24 euro) può essere utilizzato dal cliente in detrazione nella dichiarazione, ma la differenza non fruita del bonus non può essere recuperata in alcun modo.
Si specifica, infine, che, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo solo se risulta appartenere al medesimo nucleo familiare; e in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione spetta solo al genitore che ha il figlio nel nucleo familiare.
Nucleo familiare ai fini Isee
Secondo la normativa Isee ( articolo 3 del Dpcm 159/ 2013) il nucleo familiare è l’insieme dei componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu, salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo 3. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Il nucleo familiare per determinare l’Isee non va confuso, quindi, con la nozione di “familiare a carico” valida ai fini fiscali ( prevista dall’articolo 12 del Dpr 917/ 1986).
In caso di dubbio su quali familiari debbano essere considerati, si invita il cittadino a consultare il sito dell’Inps o a rivolgersi al Caf presso il quale intende presentare la Dsu.
Sistema pubblico di identità digitale ( Spid)
Permette di accedere a tutti i servizi online della Pa con un’unica identità digitale. Spid è composto da un nome utente e una password ed è utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Tutti i cittadini maggiorenni possono ottenere Spid, scegliendo tra diversi identity provider abilitati. Al link