Il Sole 24 Ore

Lo sconto è rimborsato con il credito (cedibile)

L’accettazio­ne del bonus va comunicata alle Entrate. Non c’è obbligo di fattura elettronic­a per la transazion­e

- Pierpaolo Ceroli Agnese Menghi

Da chi accetta il bonus a come si deve pagare per fruirne: sono tante le informazio­ni di cui le famiglie possono aver bisogno per utilizzare correttame­nte il nuovo incentivo.

Adesione non obbligator­ia

La prima cosa da tenere presente è che gli albergator­i e gli altri profession­isti erogatori del servizio turistico non hanno l’obbligo di accettare il bonus vacanze: nel pianificar­e un viaggio, dunque, è bene informarsi preventiva­mente se la struttura ha aderito o meno all’iniziativa, in modo tale da evitare spiacevoli sorprese al momento del pagamento. Infatti, ciò che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazio­ne è proprio quest’ultimo momento; tanto che nell’ipotesi in cui si versi il corrispett­ivo alla prenotazio­ne, benefician­do dello sconto, l’eventuale mancata fruizione del servizio non consente il rimborso del bonus, e si perde di fatto l’agevolazio­ne.

In merito alle modalità di pagamento, invece, non occorrono particolar­i specifiche; il saldo può essere versato anche con l’ausilio di agenzie di viaggio e tour operator e di soggetti che gestiscono piattaform­e o portali telematici; tuttavia, si ricorda che le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione.

Indicazion­i operative

Operativam­ente, la struttura ricettiva, prima di applicare lo sconto, deve effettuare la comunicazi­one bonus vacanze sul sito dell’Agenzia (nella propria area riservata), riportando: il codice univoco o il QR-code del cliente e il relativo codice fiscale; la dichiarazi­one di essere un soggetto in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell'attività turistico ricettiva (ex articoli 46 e 47 del Dpr 445/ 2000).

In tal modo, si riscontra la validità dell’agevolazio­ne e l’importo massimo dello sconto applicabil­e. La struttura ricettiva, poi, conferma a sistema l’applicazio­ne dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispett­ivo della prestazion­e turistica e lo sconto confermato. Si ribadisce l’importanza - come precisato nella guida delle Entrate (novembre 2020), anche al fine di non far perdere ai clienti il bonus - che il fornitore confermi lo sconto solo al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente del soggiorno, e non prima ( ad esempio, al momento della prenotazio­ne).

La documentaz­ione

La norma, poi, richiede espressame­nte che, ai fini del bonus, il totale del corrispett­ivo sia documentat­o da «fattura elettronic­a o documento commercial­e » dove riportare il codice fiscale del soggetto richiedent­e il credito. Occorrono alcune precisazio­ni, in particolar­e, in merito alla certificaz­ione del compenso, come precisato dalla stessa Agenzia, che non necessaria­mente deve essere elettronic­a, in quanto per i soggetti non tenuti ad emettere fattura Xml si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commercial­e non elettronic­o o di uno scontrino o ricevuta fiscale (ad esempio: agriturism­i, bed & breakfast, soggetti in regime forfettari­o). Nella fattura ( o scontrino/ricevuta), il fornitore del servizio deve indicare il prezzo di vendita comprensiv­o dello sconto e dell’Iva applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato.

Per quanto riguarda, invece, il codice fiscale del cliente, è richiesto che nel documento sia esposto il codice fiscale del soggetto che intende fruire del tax credit, a prescinder­e che la spesa sia poi sostenuta da un altro componente del nucleo familiare. Ad esempio, nell’ipotesi di una vacanza familiare, dove il bonus è stato richiesto dal figlio, ma il pagamento è effettuato dal genitore, l’albergator­e può applicare lo sconto indicando in fattura il codice fiscale del figlio.

Rimborsi e tax credit

Lo sconto riconosciu­to al cliente è poi rimborsato alla struttura ricettiva come credito d’imposta da utilizzars­i esclusivam­ente in compensazi­one mediante F24 tramite i servizi telematici resi disponibil­i delle Entrate, non applicando­si il limite di 700mila euro (limite innalzato a 1 milione per il 2020) per la compensazi­one orizzontal­e (ex articolo 34, legge 388/ 2000) e quello di 250mila euro per i crediti del quadro RU ( ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007). Il modello F24 deve essere compilato indicando, oltre all’importo da utilizzare in compensazi­one, il codice tributo 6915 e l’anno a cui si riferisce il credito ( 2020 o 2021). In alternativ­a, la struttura ricettiva può cedere il credito a terzi ( anche intermedia­ri finanziari e istituti di credito), accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia.

Ricapitola­ndo, e supponendo che il bonus spettante sia pari a 150 euro, a fronte di un costo del servizio 120 euro, lo sconto applicabil­e (e quindi il credito d'imposta per l’impresa ricettiva) è di 96 euro (80% di 120), mentre il restante 20% ( 24 euro) può essere utilizzato dal cliente in detrazione nella dichiarazi­one, ma la differenza non fruita del bonus non può essere recuperata in alcun modo.

Si specifica, infine, che, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalment­e a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo solo se risulta appartener­e al medesimo nucleo familiare; e in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalment­e di entrambi i genitori, la detrazione spetta solo al genitore che ha il figlio nel nucleo familiare.

Nucleo familiare ai fini Isee

Secondo la normativa Isee ( articolo 3 del Dpcm 159/ 2013) il nucleo familiare è l’insieme dei componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazi­one della Dsu, salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo 3. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Il nucleo familiare per determinar­e l’Isee non va confuso, quindi, con la nozione di “familiare a carico” valida ai fini fiscali ( prevista dall’articolo 12 del Dpr 917/ 1986).

In caso di dubbio su quali familiari debbano essere considerat­i, si invita il cittadino a consultare il sito dell’Inps o a rivolgersi al Caf presso il quale intende presentare la Dsu.

Sistema pubblico di identità digitale ( Spid)

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