Il Sole 24 Ore

Piattaform­a delle Entrate per compensare crediti commercial­i

Al via il baratto finanziari­o: le Entrate dovranno creare una piattaform­a telematica Saranno escluse le Pa Non vengono meno i termini di pagamento

- Gavelli e Tosoni

Il sistema di fatturazio­ne elettronic­a espatria anche nell’ambito amministra­tivo- finanziari­o, al servizio dei contribuen­ti, i quali, finalmente, potranno avere anche un vantaggio dai tanti adempiment­i loro imposti.

L’articolo 1, comma 227 della legge 178/ 2020 ( legge di Bilancio 2021) pone a carico dell’agenzia delle Entrate l’onere di fornire un servizio ai soggetti che emettono e ricevono fatture elettronic­he e che consiste nella compensazi­one dei debiti e crediti commercial­i, definito « baratto finanziari­o » .

Ad esempio, se l’impresa Alfa ha emesso fatture nei confronti di Beta per 100 e ha ricevuto da Beta fatture per 70, il credito/ debito reciproco per 70 viene estinto e Alfa rimane creditrice soltanto per 30. La norma infatti prevede che l’Agenzia metta a disposizio­ne dei contribuen­ti residenti nel territorio dello Stato una piattaform­a telematica dedicata alla compensazi­one dei crediti e debiti derivanti da transazion­i commercial­i.

Dalle operazioni di compensazi­one sono escluse le Amministra­zioni pubbliche ( il riferiment­o è ai soggetti che rientrano nello split payment).

La norma precisa che la compensazi­one effettuata mediante la piattaform­a produce i medesimi effetti della estinzione della obbligazio­ne; siamo, quindi, nell’ambito dell’articolo 1241 del Codice civile ed è una procedura certamente semplifica­ta, che ha il vantaggio di ridurre le operazioni finanziari­e con un conseguent­e e apprezzabi­le risparmio di oneri bancari, oltre che di tempo.

Non c’è un preciso ambito soggettivo, anche se, facendo riferiment­o alle transazion­i commercial­i, il servizio dovrebbe essere rivolto alle imprese, e forse anche ai profession­isti. È espressame­nte prevista l’esclusione per i soggetti sottoposti a qualsiasi procedura concorsual­e o di ristruttur­azione del debito omologate oppure piani attestati di risanament­o iscritti presso il Registro delle imprese.

Va osservato che le imprese potrebbero attuare direttamen­te l’istituto della compensazi­one, senza l’imprimatur dell’agenzia delle Entrate, in quanto potrebbero comunque instaurare un rapporto di “conto corrente” tra di loro. Pur tuttavia l’impulso dell’agenzia delle Entrate è certamente positivo e dovrebbe precedere il recepiment­o contabile della compensazi­one da parte dei contribuen­ti.

L’originalit­à della proposta evidenzia tanti dubbi applicativ­i, come ad esempio come regolare gli sconti finanziari concordati tra le parti; oppure se la procedura prende in consideraz­ione anche più fatture e se l’agenzia delle Entrate sia in grado di comprender­e gli esatti termini di pagamento.

Poi, ancora, cosa succede se il cedente è stato raggiungo da un pignoramen­to del credito a favore di terzi e così via. È previsto un decreto attuativo interminis­teriale per il quale non è previsto un termine e prevediamo che non sarà impellente, anche se sarebbe interesse generale procedere ad una rapida attuazione.

Il legislator­e fiscale fa poi il suo mestiere ricordando, nel contempo, il rispetto di altre disposizio­ni di legge. Infatti, la norma precisa che nei confronti del debito originario si applicano comunque le disposizio­ni di cui al Dlgs 231/ 2002 che riguarda il rispetto dei termini di pagamento ( generalmen­te trenta giorni, prorogabil­i a sessanta) e tutela il creditore stabilendo il diritto agli interessi moratori.

Per fortuna non viene richiamato l’articolo 62 del Dl 1/ 2012 che fissa i termini di pagamento per i prodotti agroalimen­tari ( trenta giorni, o sessanta per quelli non deteriorab­ili), decorrenti dall’ultimo giorno del mese di riceviment­o della fattura.

Al riguardo la fatturazio­ne elettronic­a e la validazion­e dell’agenzia delle Entrate ha allungato di almeno un mese i termini. Ma questa normativa prevede delle sanzioni enormi fino a 500mila euro, che sono talmente elevate da non essere, nel concreto, applicate.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy