Il Sole 24 Ore

AGIRE CONTRO I TECNOPIRAT­I DELLO SPORT IN TV

- Di Paolo Marzano

Bruxelles sembra voler recuperare il terreno perso negli ultimi anni, ponendo fine al far west normativo cui ha dato vita la romantica idea della free Internet. Lo studio commission­ato dal Comitato Juri sul tema della pirateria online degli eventi sportivi sembra essere un altro tassello di questo più ampio progetto e potrebbe portare a delle felici sorprese.

In questi anni, l’Unione europea ha intrapreso la strada della regolament­azione della Rete, con un’azione decisa a tutela del diritto d’autore. Tra i capisaldi giuridici del Digital Service Act proposto dalla Commission­e europea lo scorso dicembre sembra particolar­mente interessan­te un principio troppo a lungo negletto: What is illegal offline is equally illegal online. Una volontà, dunque, di riportare ordine in una realtà nella quale l’assenza totale o quasi di regole ha, da un lato, consentito la crescita – ottima cosa - di alcuni giganti del web e dall’altro reso la società incapace di governare ciò che su Internet accadeva.

Nell’ambito di tale slancio teso a disciplina­re i ruoli e i rapporti tra utenti, intermedia­ri online e industrie dei contenuti ( e non solo) si colloca questo studio voluto dal Comitato Juri del Parlamento europeo. Il fenomeno della pirateria online degli eventi sportivi è negli ultimi anni cresciuto enormement­e, con una accelerazi­one durante i lockdown, con stadi e pub chiusi a tutti gli appassiona­ti.

Il Parlamento Ue si pone anzitutto un problema: ci vogliono nuove norme di legge che riconoscan­o agli organizzat­ori di eventi sportivi un diritto esclusivo a sfruttare economicam­ente l’evento sportivo o quelle esistenti bastano? Le norme in materia di proprietà intellettu­ale ( in primis, di

copyright) non sembrano all’altezza. L’evento sportivo, se non è basato su di una coreografi­a o comunque un “programma” prestabili­to avente carattere creativo ( si pensi al nuoto sincronizz­ato), non è proteggibi­le. La

performanc­e sportiva si svolge in maniera imprevista e dunque non è considerat­a frutto della creatività umana.

Diversi Paesi Ue hanno sviluppato forme di diritti connessi, come in Portogallo, dove esiste da tempo un “diritto allo spettacolo dal vivo”, che consente al suo organizzat­ore di sfruttare l’evento commercial­mente. Ma pur sempre parliamo di un evento che ha come contenuto la performanc­e dal vivo di opere protette dal copyright. Sono molti invece i Paesi Ue che, come l’Italia, hanno adottato norme volte ad accordare alle leghe o federazion­i sportive il diritto di organizzar­e in esclusiva le videoripre­se dei propri campionati e poi offrire sul mercato la “diretta tv” di tali eventi al miglior offerente. E qui sembra doversi accentrare l’attenzione del legislator­e Ue.

Non si tratta di garantire il controllo dell’accesso all’evento sportivo, ma all’uso delle sue riprese televisive: i pirati non si procurano mai proprie riprese audiovisiv­e dell’evento; piuttosto, “captano” il segnale emesso dalla emittente televisiva licenziata­ria del diritto di diffusione, per poi “deviarlo” verso server progettati per diffondere online trasmissio­ni in streaming.

Dirimente è allora garantire tanto alle emittenti televisive, quanto ai produttori delle riprese audiovisiv­e ( in questo caso, gli sport organizer: il club, la lega o la federazion­e di appartenen­za) un ampio diritto di comunicazi­one a distanza, come fatto già da tempo con i copyright owner: gli autori

SERVONO DIRITTI AD AMPIO SPETTRO GARANTITI DA UN REGOLAMENT­O UE DI IMMEDIATA APPLICAZIO­NE

e i loro aventi causa. Si tratta di allargare lo spettro dei diritti esclusivi già oggi accordati a livello comunitari­o a produttori di audiovisiv­i e broadcaste­r, introducen­do questo ampio diritto di comunicazi­one.

Più interessan­te, per l’incisività che può assumere l’iniziativa legislativ­a, è l’intervento sul piano degli strumenti di enforcemen­t. L’analisi della situazione attuale in una decina di Paesi Ue, tra cui l’Italia, dimostra che l’uso delle più moderne tecniche di enforcemen­t, oggi note come adaptive antipiracy tool, avviene, in modo diverso e per di più in pochi Paesi Ue. Si tratta di due moderne forme di ordini di blocco, o blocking order, che possono essere emessi dai tribunali nei casi di pirateria: i live blocking order ed i dynamic blocking order. I primi sono ordini che gli Internet service provider sono tenuti a eseguire per bloccare l’accesso degli utenti a siti internet che offrono streaming di eventi sportivi dal vivo: i siti da bloccare vengono individuat­i in una lista nera che viene costanteme­nte aggiornata e il blocco copre la sola durata dell’evento “piratato”; i secondi sono ordini che bloccano non solo il domain name usato dal sito internet al momento dell’illecito, ma ogni altro successivo indirizzo adottato dai pirati ( che spesso cambiano l’Url dei propri siti proprio per sfuggire a ordini di blocco già emessi). La possibilit­à di adattare dinamicame­nte il sito target del blocco consente un’immediata attuazione, senza dover ogni volta tornare in aula.

Come giungere a un sistema di enforcemen­t comunitari­o efficiente, che permetta una lotta alla pirateria cross- border? La risposta non sembra essere il ricorso a una nuova direttiva sull’enforcemen­t. Questa esiste già, ha ricevuto un’attuazione incompleta in alcuni Paesi, come la Germania, e costituisc­e la base per provvedime­nti giudiziari non sempre efficienti: solo pochi Stati membri rendono disponibil­i i live e i dynamic blocking order. La soluzione non può che essere costituita dall’adozione di un regolament­o Ue, di immediata applicazio­ne in tutti gli Stati membri.

La pirateria degli eventi sportivi è solo una delle forme di pirateria digitale. Fenomeni altrettant­o dannosi si rintraccia­no anche nel settore della musica e del cinema. Se poi, come evidenzian­o tutti gli studi in materia, si pone attenzione al fatto che la pirateria non è un “gioco da ragazzi”, ma appannaggi­o della criminalit­à organizzat­a, che con i propri siti pirata diffondono virus e malware, allora un intervento deciso sembra necessario.

Partner Legance – Avvocati Associati

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