Il Sole 24 Ore

Alberghi e pensioni esonerate dalla prima rata Imu

La manovra estende l’esenzione anche per fiere e stabilimen­ti balneari

- Luigi Lovecchio

Esenzione della prima rata Imu 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intratteni­mento, secondo le regole già applicate nel 2020. L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 ( legge 178/ 2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenzia­le in materia di Imu. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/ 2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferiment­o alle unità destinate a cinema e teatri.

La legge di Bilancio 2021 ha in particolar­e stabilito l’esonero dal pagamento di giugno con riferiment­o alle seguenti fattispeci­e: a) immobili adibiti a stabilimen­ti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimen­ti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/ 2 ( alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturism­i, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacam­ere per brevi soggiorni, delle case e appartamen­ti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimen­ti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestaz­ioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo. Questa precisazio­ne consente pertanto di applicare l’agevolazio­ne anche nei casi in cui il soggetto che esercita l’attività non è il proprietar­io dell’immobile. Si pensi, ad esempio, al gestore di un albergo detenuto in leasing.

Con riferiment­o alle attività di bed & breakfast e di affittacam­ere, le Faq pubblicate sul sito del dipartimen­to delle Politiche fiscali precisano che l’attività deve essere svolta in forma imprendito­riale, anche se questo non è imposto dalla normativa in materia.

Le esenzioni della legge di bilancio sono subordinat­e al rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato per affrontare la situazione di emergenza da Covid- 19.

Alle misure della manovra 2021 si aggiungono quelle dell’articolo 78 del Dl 104/ 2020. In forza di tale previsione, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/ 3 destinati a spettacoli cinematogr­afici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sono esenti per le intere annualità 2021 e 2022, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d’imposta. L’agevolazio­ne è peraltro soggetta all’autorizzaz­ione della Commission­e Ue.

La regola è che l’esonero prescinda dalla categoria catastale ma sia condiziona­to alla destinazio­ne d’uso dell’unità immobiliar­e.

Fanno eccezione: 1) gli alberghi e pensioni che devono ricadere nella categoria catastale D2; 2) le unità fieristich­e che devono appartener­e alla categoria catastale D; 3) i cinema e teatri che devono essere classifica­ti nella categoria D3.

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