Il Sole 24 Ore

Utili esteri, per il Fisco vale l’anno di maturazion­e

Dal 2018 i dividendi ordinari sono tassati a titolo d’imposta al 26%

- Alessandro Germani

In caso di utili distribuit­i da una società estera, occorre verificare se nel periodo di formazione dell’utile la stessa si qualifichi residente in uno Stato a fiscalità ordinaria o meno, secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. È questa la risposta 38 di ieri.

La società, residente in Svizzera, ha versato le imposte sui redditi, sia a livello federale che a livello cantonale e comunale, nella misura ordinaria, senza beneficiar­e di alcun regime speciale.

A seguito di una scissione a favore di una società Alfa il socio persona fisica riceve degli utili, prodotti fra il 2012 e il 2019 e vuole conoscerne la tassazione, ovvero se debbono intendersi provenient­i da paesi a fiscalità privilegia­ta o a tassazione ordinaria.

Per gli utili di fonte estera, l’articolo 47 del Tuir stabilisce un regime fiscale differente a seconda che la società emittente sia residente in un paese a fiscalità privilegia­ta oppure ordinaria. Nel primo caso l’utile concorre integralme­nte alla formazione del reddito imponibile del socio residente, a meno che non sia stato già imputato al socio per trasparenz­a concorrend­o a formare il reddito.

La ritenuta alla fonte sarà a titolo d’acconto ( salvo per la partecipaz­ione quotata) e verrà poi indicata dal contribuen­te nel quadro RL del Modello Redditi PF. Gli utili derivanti da paesi a fiscalità ordinaria fino al 2017 erano assoggetta­ti parzialmen­te a tassazione, mentre dal 2018 sia per le partecipaz­ioni qualificat­e sia per le non qualificat­e è prevista la tassazione a titolo d’imposta con aliquota del 26per cento.

Ciò vale anche per gli utili di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerat­i a regime fiscale privilegia­to. Per tali utili occorre individuar­e dunque la provenienz­a, considerat­o che la norma sui paesi a fiscalità privilegia­ta si è modificata più volte ( attualment­e articolo 47- bis comma 1 del Tuir a seguito del recepiment­o della direttiva Atad). In più la legge di bilancio 2018 ha stabilito che non si consideran­o provenient­i da un paradiso fiscale i dividendi distribuit­i da una società a fiscalità privilegia­ta che corrispond­ono a utili “formati” in annualità in cui la società estera era considerat­a a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di “formazione” dell’utile. Il contribuen­te dovrà dunque verificare se nel periodo di “formazione” dell’utile, ovvero dal 2012 al 2019, la società si qualifica residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta, nel quale caso gli utili sono assoggetta­ti a ritenuta d’imposta. Ad esempio, per il triennio 2016- 2018 si deve verificare che il livello nominale di tassazione della Svizzera non fosse inferiore al 50% di quello italiano. Idem per il 2019 va effettuato lo stesso check sulle aliquote nominali, unitamente alla verifica del requisito del controllo ( articolo 2359 del Codice civile), a in base all’articolo 167 comma 2 del Tuir. Per tutti e sette gli anni la Svizzera non è a fiscalità privilegia­ta.

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