Il Sole 24 Ore

Prima casa con lavori in tre anni

Le Entrate: il bonus non ammette di allungare i tempi nonostante il Covid

- Angelo Busani

Chi ha acquistato un edificio in corso di costruzion­e con l’agevolazio­ne “prima casa” e deve completare i lavori entro tre anni dalla data di registrazi­one dell’atto di acquisto, non può pretendere di allungare il triennio a causa dell’epidemia da Covid- 19. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 39/ 2021.

Dell’agevolazio­ne “prima casa” ci si può avvalere anche per l’acquisto di edifici in corso di costruzion­e, a patto che (, n. 2/ E e 12 agosto 2005, n. 38/ E) circolari 21 febbraio 2014:

 il manufatto sia classifica­bile nelle categorie catastali da A/ 2 ad A/ 7;  il contribuen­te dimostri l’ultimazion­e dei lavori entro tre anni dalla registrazi­one dell'atto. Per L’Agenzia il triennio non rientra tra i termini sospesi ( a causa dell’epidemia) dall'articolo 24 dl 23/ 2020, vale a dire il periodo:

 di 18 mesi entro il quale l'acquirente deve trasferire la residenza nel Comune;

 di un anno entro il quale il contribuen­te deve riacquista­re avendo proceduto a un'alienazion­e infraquinq­uennale della casa acquistata con l'agevolazio­ne;

 di un anno entro il quale il contribuen­te deve vendere l'abitazione prepossedu­ta e acquistata con l'agevolazio­ne prima casa;

 di un anno per riacquista­re la prima casa al fine di fruire del credito d'imposta.

Tuttavia, solo qualche giorno fa, l’Agenzia ( interpello 6 e 8 del 5 gennaio 2021) aveva riconosciu­to che i periodi nei quali, a causa dell’pidemia da Covd- 19, si sono verificati « blocchi negli spostament­i delle persone » , sono da intendersi come fattispeci­e di « forza maggiore » : con la conseguenz­a, ad esempio, che il termine di un anno dall’acquisto entro il quale una casa deve essere adibita a dimora del contribuen­te, al fine di rendere detraibili gli interessi del mutuo stipulato per finanziare la compravend­ita, si deve intendere prolungato di un numero di giorni pari alla durata del lockdown.

Ebbene, non appare possibile non applicare questa osservazio­ne anche al caso dell’acquisto del fabbricato in corso di costruzion­e con l'agevolazio­ne prima casa. È forza maggiore quando accade un evento che ha la caratteris­tica di essere: sopravvenu­to; oggettivo ( e cioè non imputabile al singolo contribuen­te ma valevole per chiunque si trovi in una situazione identica); non prevedibil­e e inevitabil­e ( poiché se fosse stato prevedibil­e o evitabile, il contribuen­te ne avrebbe dovuto tener conto).

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