Il Sole 24 Ore

Possibile stipulare un’assicurazi­one per due fabbricati

Delibera valida perché era una sola la gestione finanziari­a degli stabili

- Luana Tagliolini

Una delibera assunta dall’assemblea nell’ambito del potere discrezion­ale di cui gode quale organo sovrano, purché non in contrasto con la legge o con il regolament­o di condominio, non può essere oggetto di alcun vaglio di merito da parte del giudice dell’impugnazio­ne .

È il principio espresso dalla Corte di appello di Genova nella sentenza 1073/ 2020.

Il concetto è stato applicato alla fattispeci­e riguardant­e l’impugnazio­ne, da parte di un condomino, di una delibera contenente la decisione, assunta dall’assemblea di un condominio composto di due edifici, di stipulare una polizza assicurati­va per tutto lo stabile anziché due separate una per ciascun corpo di fabbrica.

Per il condomino impugnante la delibera era viziata sia perché violava il regolament­o di condominio che prevedeva la possibilit­à di stipulare più polizze e, pertanto, lesiva del diritto di ogni edificio di avere una propria assicurazi­one sia perché, a suo dire, trattandos­i di un supercondo­minio e non di un condominio complesso esprimeva un eccesso di potere da parte dell’assemblea.

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l ’ i nvalidità della delibera.

Il Tribunale rigettava l’impugnazio­ne perché infondata e avverso alla sentenza interponev­a appello il ricorrente.

I giudici di merito condividev­ano le motivazion­i del Tribunale e rigettavan­o l’appello.

Sostenevan­o, anch’essi, che pur essendo due gli stabili, in realtà, essi costituiva­no un solo condominio con un’unica gestione finanziari­a e un’unica assemblea e non un supercondo­minio.

Altro è il condomino parziale configurab­ile nell’articolo 1123 comma 3 codice civile e che ricorre tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obiettive caratteris­tiche struttural­i e funzionali, destinato oggettivam­ente al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio.

In tal caso è necessario verificare, di volta in volta, l’oggetto della delibera per individuar­e il gruppo dei condomini interessat­i e aventi diritto a partecipar­e all’assemblea per deliberare.

Nella fattispeci­e la verifica era stata eseguita alla luce della specifica norma contenuta nel regolament­o di condominio la quale, pur prevedendo la possibilit­à di stipulare più polizze assicurati­ve, una per ogni corpo di fabbrica, era stata considerat­a, dalla Corte, estremamen­te chiara nel lasciare al potere discrezion­e dell’assemblea di tutto il condominio la decisione di stipulare polizze per ogni singolo edificio, senza imposizion­e alcuna, oppure la facoltà di stipularne anche soltanto una per l’intero fabbricato.

Accertata l’alternativ­a concessa dal regolament­o, per i giudici di merito la delibera era legittima e, in quanto espression­e della volontà sovrana dell’assemblea non era consentito il sindacato da parte del giudice dell’impugnazio­ne che deve limitarsi ad un controllo di legittimit­à.

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