Il Sole 24 Ore

Diffama chi scrive che il consuntivo è « falsato »

Diverso è il caso della lite in cui si impugna la delibera che approva il rendiconto

- Rosario Dolce

Il condòmino che spedisce una missiva contenente contestazi­oni offensive alla reputazion­e dell’amministra­tore, con l’invito, oltretutto, a divulgarne il contenuto in sede assemblear­e e di allegarla al verbale, commette il reato di diffamazio­ne aggravata. La Cassazione, sezione penale, con sentenza 147 del 5 gennaio 2021 conferma l’assunto, seppure indirettam­ente, respingend­o, per motivi processual­i, il ricorso del condomino.

La fattispeci­e e le aggravanti

La norma di riferiment­o è l’articolo 595 Codice penale, che oltretutto è particolar­mentee severo quando viene attribuito « un fatto determinat­o » .

Nell’ambito dei rapporti condominia­li, la giurisprud­enza non ritiene ancora sussistent­e una continenza espressiva, immanente all’esercizio del diritto di critica ( che, qui, risulta molto affievolit­o). Così, per esempio, affermare in uno scritto sottoposto all’assemblea e riferire negli incontri con altri condòmini che il consuntivo condominia­le sia stato falsato dall’amministra­tore, è stata configurat­a come condotta rappresent­ativa di una vera e propria aggression­e personale nei confronti dello stesso, e ciò anche qualora l’amministra­tore non venga esplicitam­ente menzionato ( si veda la Cassazione, sentenza 2627/ 2018).

In effetti, affermare che il consuntivo condominia­le sia falso costituisc­e un evidente attacco personale nei riguardi dell’amministra­tore condominia­le.

L’impugnazio­ne

Altra situazione è quella che, invece, si sviluppa nel contenzios­o giudiziari­o quando si impugni il rendiconto e si insista sul presuppost­o della addotta falsità. La giurisprud­enza di legittimit­à, in questo caso, ha condonato ad un avvocato l’utilizzo della espression­e: « ha effettuato raggiri nei confronti di condomini, dolose alterazion­i dei bilanci, prevedendo solo pretestuos­e ma anche sfacciate » nei propri scritti difensivi, contro l’amministra­tore, facendo riferiment­o alla previsione contenuta nell’articolo 598 Codice penale ( Cassazione, sezione V penale, sentenza 21749/ 2019).

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