Diffama chi scrive che il consuntivo è « falsato »
Diverso è il caso della lite in cui si impugna la delibera che approva il rendiconto
Il condòmino che spedisce una missiva contenente contestazioni offensive alla reputazione dell’amministratore, con l’invito, oltretutto, a divulgarne il contenuto in sede assembleare e di allegarla al verbale, commette il reato di diffamazione aggravata. La Cassazione, sezione penale, con sentenza 147 del 5 gennaio 2021 conferma l’assunto, seppure indirettamente, respingendo, per motivi processuali, il ricorso del condomino.
La fattispecie e le aggravanti
La norma di riferimento è l’articolo 595 Codice penale, che oltretutto è particolarmentee severo quando viene attribuito « un fatto determinato » .
Nell’ambito dei rapporti condominiali, la giurisprudenza non ritiene ancora sussistente una continenza espressiva, immanente all’esercizio del diritto di critica ( che, qui, risulta molto affievolito). Così, per esempio, affermare in uno scritto sottoposto all’assemblea e riferire negli incontri con altri condòmini che il consuntivo condominiale sia stato falsato dall’amministratore, è stata configurata come condotta rappresentativa di una vera e propria aggressione personale nei confronti dello stesso, e ciò anche qualora l’amministratore non venga esplicitamente menzionato ( si veda la Cassazione, sentenza 2627/ 2018).
In effetti, affermare che il consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco personale nei riguardi dell’amministratore condominiale.
L’impugnazione
Altra situazione è quella che, invece, si sviluppa nel contenzioso giudiziario quando si impugni il rendiconto e si insista sul presupposto della addotta falsità. La giurisprudenza di legittimità, in questo caso, ha condonato ad un avvocato l’utilizzo della espressione: « ha effettuato raggiri nei confronti di condomini, dolose alterazioni dei bilanci, prevedendo solo pretestuose ma anche sfacciate » nei propri scritti difensivi, contro l’amministratore, facendo riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 598 Codice penale ( Cassazione, sezione V penale, sentenza 21749/ 2019).