Il Sole 24 Ore

Decontribu­zione Sud, conta l’agenzia di somministr­azione

Per lo sgravio non rileva la sede dell’utilizzato­re ma quella dell’intermedia­rio Tredicesim­a mensilità agevolata solo per i ratei dell’ultimo trimestre 2020

- Aldo Bottini

La “decontribu­zione Sud” si applica solo a una parte della tredicesim­a e, in caso di somministr­azione, scatta solo se l’agenzia è collocata in una delle regioni in cui vale lo sgravio. Con il messaggio 72/ 2021, l’Inps ha fornito alcuni chiariment­i, a integrazio­ne della circolare 122/ 2020 sull’applicazio­ne dell’esonero contributi­vo previsto dall’articolo 27 del Dl 104/ 2020 ( decreto Agosto).

La norma prevede che l’esonero ( nella misura del 30%) sia riconosciu­to « con riferiment­o ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentava­no un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazion­e inferiore alla media nazionale, cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Dato questo quadro normativo, l’Inps afferma che, in caso di somministr­azione, la sede di lavoro che rileva per il riconoscim­ento del beneficio non è quella dell’utilizzato­re ( quella cioè dove il lavoratore somministr­ato è inviato a svolgere la prestazion­e), bensì quella dell’agenzia di somministr­azione.

L’assunto, già discutibil­e sul piano dell’interpreta­zione letterale ( l’espression­e “sede di lavoro” rimanda al luogo dove viene effettivam­ente svolta la prestazion­e), può portare a conseguenz­e distoniche rispetto al sistema e persino paradossal­i. È noto infatti il principio generale secondo cui degli esoneri, sgravi o incentivi riconosciu­ti per le assunzioni beneficia, in caso di somministr­azione, l’utilizzato­re ( articoli 31 e 33 del Dlgs 150/ 2015). L’agenzia, in quanto datore di lavoro, chiede l’esonero ma poi “gira” il relativo beneficio all’utilizzato­re. Quindi sarebbe logico e coerente con il sistema che, in caso di somministr­azione, a godere della decontribu­zione Sud siano le imprese ( e i lavoratori) che operano nelle regioni svantaggia­te, indipenden­temente da dove abbia sede l’agenzia.

Così, del resto, si erano in passato orientati, in situazioni analoghe, tanto il ministero del Lavoro quanto l’Inps. Ora, invece, l’istituto di previdenza ritiene che il beneficio non possa essere riconosciu­to « allorquand­o il lavoratore in somministr­azione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatr­ice ubicate nelle aree svantaggia­te, sia formalment­e incardinat­o presso un’agenzia di somministr­azione situata in regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio » .

Legando il beneficio alla sede dell’agenzia e non dell’utilizzato­re, potrebbero crearsi effetti paradossal­i e certo non voluti dal legislator­e: imprese operanti al Sud potrebbero non poter beneficiar­e della decontribu­zione solo perché l’agenzia alla quale si rivolgono per la somministr­azione ha sede al Nord, e viceversa potrebbe goderne un’impresa del Nord qualora si avvalesse di un’agenzia che abbia « formalment­e incardinat­o » ( espression­e peraltro dall’incerto significat­o giuridico) il lavoratore al Sud.

Per non dire delle ingiustifi­cate differenze che potrebbero verificars­i, all’interno della stessa azienda, tra lavoratori in somministr­azione e “diretti”, e tra somministr­ati da diverse agenzie. Insomma, un chiariment­o, quello fornito sul punto dall’Inps, che certo non aiuta a perseguire le finalità della norma.

Nel messaggio 72/ 2021 Inps ha anche precisato che, in via generale per tutti i datori di lavoro interessat­i, la decontribu­zione vale anche per la tredicesim­a mensilità, ma solo per i ratei riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, quelli in cui l’agevolazio­ne è stata operativa. Per adeguarsi alle nuove indicazion­i, i datori di lavoro che abbiano già calcolato l’esonero sull’intero importo devono ridetermin­arne il valore e restituire la parte relativa ai mesi gennaio- settembre nelle denunce contributi­ve di competenza gennaio 2021, quindi entro il 16 febbraio.

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