Il Sole 24 Ore

Chi chiede asilo va valutato senza vivisezion­are i fatti

Il giudice non deve indugiare nel ricercare minuscole contraddiz­ioni

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La valutazion­e del giudice di merito sulla credibilit­à del racconto da parte dell’immigrato che richiede la protezione internazio­nale non può essere frutto di un’opinione personale né della ricerca capillare delle contraddiz­ioni del suo racconto, ma deve essere ben argomentat­a. E questo vuol dire che non può essere basata su elementi irrilevant­i o note che, essendo prive di riscontri processual­i, siano il frutto di un’ opinione soggettiva che priverebbe il giudizio di una conclusion­e razionale.

Un’altra cosa che il giudice di merito non può fare è andare alla ricerca in modo capillare e frazionato di eventuali contraddiz­ioni che, pure talvolta ci sono, nel racconto dei fatti accaduti.

La via giusta da imboccare è i nvece quella di valutazion­e complessiv­a dei fatti narrati ( articolo 3 comma 5, lettera e) del decreto legislativ­o 251/ 2007), per arrivare a decidere se la storia è “in generale” attendibil­e.

U n l a v o r o g l o b a l e e d u n - q u e , p r e c i s a l a C o r t e d i C a s - s a z i o n e ( s e n t e n z a 2 6 5 d e p o - s i t a t a i e r i ) , « d e l t u t t o o p p o - s t o a l l a a t o mi z z a z i o n e d e l l e c i r c o s t a n z e n a r r a t e » .

Nella sentenza, con la quale viene accolto in parte il ricorso del richiedent­e asilo, i giudici di legittimit­à non mancano di precisare quali sono gli ulteriori passi da fare nei giudizi di protezione internazio­nale.

Se, infatti, da una parte il ricorrente deve produrre o dedurre tutti gli elementi e i documenti a supporto della richiesta, la valutazion­e delle condizioni socio- politiche del paese d’origine va fatta attraverso un’integrazio­ne istruttori­a.

Per questo vanno considerat­e « tutte le informazio­ni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazion­i solo generiche ovvero omettere di individuar­e le specifiche fonti informativ­e da cui vengono tratte le conclusion­i assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazion­e apparente » .

La Suprema corte, nel dettare una serie di principi di diritto che i l giudice di merito dovrà rispettare, offre anche una corretta chiave di l ettura dell’artic o l o 8 c o mma 3 d e l D l g s 25/ 2008, con i l quale è stata applicata la direttiva 2005/ 85/ Ce sul ri conoscimen­to e l a revoca dello status di ri f ugiato.

La norma prevede che ogni domanda deve essere « esaminata alla luce di informazio­ni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedent­i asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati » . Questo precisa la Cassazione, vuol dire che il giudice, nel rispettare l’obbligo di assumere informazio­ni presso gli organi indicati, deve farlo « in diretto riferiment­o ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazio­nale » .

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