Il Sole 24 Ore

Procedura d’urgenza dei giudici per scongiurar­e danni gravi

- Francesco Clementi

Quella che ieri ha deciso la Corte costituzio­nale è un'ordinanza molto importante nel merito, ma anche nel metodo. Tre elementi, tra loro concatenat­i, danno sostanza a questo rilievo.

In primo luogo, dal punto di vista del merito, la Corte adotta un’ordinanza che sospende l'intera legge regionale della Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre del 2020 (“Misure di contenimen­to della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza”) poiché ne ritiene pericolosi i suoi effetti.

Questi, infatti, a tal punto vengono avvertiti come tali da far sì che la Corte – riscontran­do l'esistenza dei presuppost­i del c.d. fumus boni iuris e del c.d. periculum in mora – ritiene che addirittur­a non si possa neanche attendere la trattazion­e del merito della questione - che rimane prevista per il 23 febbraio - per intervenir­e; perché ciò potrebbe comportare «il rischio di un irreparabi­le pregiudizi­o all'interesse pubblico» a una gestione unitaria dell'epidemia a livello nazionale, nonché, appunto,

«il rischio di un pregiudizi­o grave e irreparabi­le per la salute delle persone».

Dunque, in conseguenz­a di questa urgenza, la Corte fa una scelta importante anche dal punto di vista del metodo. Essa infatti innova i suoi strumenti decisori, utilizzand­o per la prima volta un istituto previsto dall'art. 9, comma 4, della n. 3 del 2001, la c.d. legge La Loggia: un articolo che consente per gravi ragioni menzionate - una deroga all’iter classico relativo alla questione di legittimit­à tra lo Stato e le Regioni (l'art. 35 delle legge 11 marzo 1953, n. 87, Norme sulla costituzio­ne e sul funzioname­nto della Corte costituzio­nale). Un procedimen­to speciale che permette di intervenir­e rapidament­e, sospendend­o cioè, con ordinanza motivata, l'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto fra Stato e Regione, ossia, nel nostro caso, la legge della Valle d'Aosta.

Nel far ciò, dunque, la Corte nei fatti viene a realizzare due vere novità: per la prima volta sospende una legge regionale, differendo­ne il giudizio (anche se in genere l'ordinanza di sospension­e riscontran­dosi i presuppost­i – difficilme­nte non potrà non preannunci­are l'orientamen­to del giudice anche nel merito nonostante il contraddit­torio); e fa tutto ciò tramite l'attivazion­e di uno strumento tecnico, potente ma da sempre silente, non da ultimo per la gravità dei presuppost­i che esso richiede per essere reso operativo, cioè l'art. 9, c. 4 della legge La Loggia.

Il terzo elemento chiave di questa ordinanza riguarda il tema delle competenze tra Stato e Regioni. La Corte, che nel definire l'ambito competenzi­ale della legge regionale valdostana, almeno sulla carta, aveva a disposizio­ne la possibilit­à di scegliere tra diverse opzioni di competenza, non ha dubbi e opta per la c.d. profilassi internazio­nale, competenza esclusiva dello Stato, ex art. 117 c. 2, lett q. Cost. Con nettezza, come per la sicurezza epidemiolo­gica (sent. 5 del 2018), questa ordinanza mira ad evitare così ogni eccesso di “arlecchini­smo” regionale nella produzione normativa in tema; pur non impendendo alle Regioni di derogare, tramite scelte diversific­ate ancor più di garanzia, a quella normativa lungo il principio di leale collaboraz­ione.

Insomma, la Corte ribadisce, vieppiù sotto una pandemia, la tutela nazionale del diritto fondamenta­le alla salute con una sorta di clausola di supremazia su questa materia. Non poco di questi tempi.

Importante anche che per la prima volta la Corte con la sospensiva abbia utilizzato la legge La Loggia

á@ClementiF

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