Il Sole 24 Ore

Ok al ravvedimen­to fino alla notifica dell’atto impositivo

Regolarizz­azione ammessa sugli avvisi sottoscrit­ti entro il 31 dicembre 2020

- Laura Ambrosi

Le violazioni commesse nel 2015 possono essere ravvedute anche nel 2021 a condizione che la regolarizz­azione avvenga prima della notifica dell’atto impositivo.

A nulla rileva che l’atto sia stato già emesso entro il 31 dicembre dello scorso anno, in quanto è determinan­te esclusivam­ente la circostanz­a che la notifica non sia ancora avvenuta.

È questa una indicazion­e fornita ieri dall’agenzia delle Entrate nel corso di una videoconfe­renza in una risposta – che per la verità appariva abbastanza scontata – a uno specifico quesito.

In base a quanto previsto dall’articolo 157 del decreto legge n. 34 del 2020 per gli accertamen­ti in scadenza entro il 31 dicembre 2020, la notifica può essere effettuata anche nel 2021 fermo restando che l’atto debba essere stato sottoscrit­to entro il 31 dicembre 2020.

In consideraz­ione di questa speciale previsione, conseguent­e all’emergenza sanitaria, all’amministra­zione finanziari­a è stato richiesto se fosse possibile effettuare l’eventuale ravvedimen­to operoso prima della notifica dell’atto, posto che prima di tale momento, il contribuen­te non sia a conoscenza della contestazi­one formulata.

E infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle disposizio­ni contenute nella legge n. 190 del 2014 (legge di S tabilità per il 2015), la previsione contenuta nell’articolo 13 del decreto legislativ­o 472/1997, in tema di ravvedimen­to operoso, la formale conoscenza delle attività amministra­tive di accertamen­to non inibisce più la regolarizz­azione delle violazioni relative, fra gli altri, ai tributi amministra­ti dall’agenzia delle Entrate.

Unico impediment­o è rappresent­ato dalla «notifica degli atti di liquidazio­ne e di accertamen­to», comprese le comunicazi­oni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600 del 1973 e dell’articolo 54bis del Dpr n. 633 del 1972

Stante il tenore letterale della norma sul ravvedimen­to, che fa esplicito riferiment­o alla notifica dell’atto, e non alla sua emissione, l’agenzia delle Entrate ha condivisib­ilmente affermato che la regolarizz­azione non sia preclusa se l’avviso di accertamen­to, seppur sottoscrit­to entro il 31 dicembre 2020, non sia stato ancora notificato al contribuen­te.

Vi è peraltro da ritenere che nel quesito posto si sia fatto riferiment­o all’esecuzione di pregresse attività di controllo (segnatamen­te formalizza­te con pvc) già note al contribuen­te da cui siano scaturite violazioni, altrimenti, mal si comprende come possa il contribuen­te medesimo procedere alla regolarizz­azione di illeciti di cui, non essendo ancora notificato l’atto impositivo, non abbia alcuna conoscenza.

Del resto in totale assenza di tale controllo era preferibil­e non regolarizz­are spontaneam­ente altre violazioni commesse nel 2015 stante ormai la decadenza della potestà di rettifica dell’amministra­zione finanziari­a.

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