Il Sole 24 Ore

Bonus locatori anche alle imprese

Bonus edilizi: quando è necessario fare più comunicazi­oni al Fisco

- Luca De Stefani Giorgio Gavelli

Il contributo a fondo perduto fino al 50%, previsto dalla legge di Bilancio 2021 a favore del locatore che riconosce una riduzione del canone all’inquilino di un immobile a uso abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa, spetta anche alle imprese, indipenden­temente dalla forma giuridica. È una delle risposte fornite ieri dalle Entrate nel corso di una videoconfe­renza. Il bonus è previsto per il 2021 dal comma 381 della legge 178/2020, con un massimo di 1.200 euro annui per soggetto, la disposizio­ne non qualifica ulteriorme­nte la figura del locatore, fornendo invece indicazion­i sulla tipologia dell’immobile e sulla sua collocazio­ne, oltre a richiedere che si tratti di abitazione principale per il conduttore. Conseguent­emente, l’Agenzia ha confermato che, in presenza degli altri requisiti, il contributo spetta anche alle imprese, eventualme­nte anche nel mondo Ires. Dal lato del locatore, quindi, non ci sono preclusion­i, potendo aspirare all’agevolazio­ne tanto un soggetto privato, quanto un ente non commercial­e (esercente o meno attività d’impresa), quanto una impresa anche in forma societaria. Con riferiment­o all’immobile, che deve trovarsi in uno dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe 87/2003, l’Agenzia ha affermato che si deve privilegia­re l’aspetto formale, nel senso che si fa riferiment­o al dato catastale (unità immobiliar­e di classe A eccetto A/10) e non alla destinazio­ne.

Il bonus è previsto da due norme, simili ma non identiche: l’articolo 9-quater del Dl 137/2020 e il comma 381 della legge 178/2020. L’Agenzia non ha spiegato come gestire la duplicazio­ne, e probabilme­nte spetterà al legislator­e mettere ordine, come richiesto dal Servizio studi del Senato.

L’Agenzia ha poi risposto sui bonus edilizi (si veda anche la pagina 24): se in un edificio vengono effettuati più interventi detraibili, trainanti o trainati, per i quali è possibile effettuare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (ad esempio, l’ecobonus, il sismabonus, il fotovoltai­co, l’accumulo, le colonnine, il bonus facciate, il recupero del patrimonio edilizio, l’eliminazio­ne delle barriere architetto­niche) e si desidera esercitare una delle suddette due opzioni per tutti gli interventi e verso lo stesso soggetto (cessionari­o o fornitore), è necessario inviare più comunicazi­oni all’agenzia delle Entrate (una per ciascun intervento), in quanto nel quadro A del modello di comunicazi­one è possibile indicare un solo codice nella casella «tipologia di intervento».

Le istruzioni al modello riportano ben 27 codici identifica­tivi diversi, ai quali corrispond­ono altrettant­i interventi, per i quali è possibile effettuare la suddetta opzione. Quindi se nella stessa unità immobiliar­e, o comunque nello stesso edificio, si esegue, ad esempio, un lavoro trainante e uno trainato, e si opta per entrambi per la cessione del credito o lo sconto in fattura con la medesima contropart­e, occorre compilare e trasmetter­e due diversi modelli di comunicazi­one.

L’agenzia delle Entrate ha confermato anche che, in caso di unità immobiliar­i possedute o detenute da imprese o profession­isti, il super bonus del 110% spetta, pro quota millesimal­e, per le spese sostenute, in ambito condominia­le, per gli interventi trainanti effettuati sulle parti comuni, mentre non spetta per quelle sostenute dall’impresa o dal profession­ista per gli interventi trainati, effettuati sulle singole unità immobiliar­i (anche se abitazioni).

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