Il Sole 24 Ore

Ritenute e appalti, strumental­ità ristretta

I beni necessari a eseguire il lavoro non vanno confusi con l’oggetto del contratto

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L’oggetto del contratto di appalto non deve essere confuso con i beni strumental­i che servono a eseguire il contratto. È questo il senso della risposta a consulenza giuridica numero 1 del 2021, pubblicata ieri dell’agenzia delle Entrate, per affrontare una questione in materia di verifiche sull’esecuzione delle ritenute negli appalti ad alta intensità di manodopera.

La domanda arriva da un’associazio­ne che riscontra «la carenza di sufficient­i chiariment­i sull’applicazio­ne del criterio di strumental­ità relativo all’utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni di proprietà del committent­e, nello svolgiment­o della prestazion­e all’interno di un contratto per l’affidament­o a terzi di opere e servizi».

Per chiarire la domanda, bisogna ricordare che l’articolo 4 del Dl 124/2019 ha introdotto una serie di nuovi adempiment­i in materia di ritenute e appalti: riguardano committent­i che affidino a imprese contratti di importo superiore a 200mila euro. Queste attività a prevalente utilizzo di manodopera devono svolgersi «presso le sedi di attività del committent­e con l’utilizzo di beni strumental­i di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducib­ili in qualunque forma».

Proprio la definizion­e di bene strumental­e è stata oggetto di diverse interpreta­zioni. La circolare 1/E del 2020 ha spiegato che questi beni sono «ordinariam­ente macchinari e attrezzatu­re che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumental­i». Inoltre, va considerat­o che «l’occasional­e utilizzo di beni strumental­i riconducib­ili al committent­e o l’utilizzo di beni strumental­i del committent­e, non indispensa­bili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabil­ità».

Su questo, l’Agenzia invita a non confondere l’oggetto dell’appalto con il bene strumental­e: solo nel caso in cui l’impresa utilizzi beni strumental­i del committent­e scatta la tagliola. Il committent­e, nel quesito sottoposto alle Entrate, «risulta essere proprietar­io di beni» che si configuran­o, invece, come oggetto dell’appalto che è svolto presso la sua struttura produttiva, nella quale è chiamata a intervenir­e e operare l’impresa appaltatri­ce.

«Il requisito di cui si tratta, pertanto, - conclude l’agenzia delle Entrate - dovrà essere valutato avendo riguardo agli effettivi beni strumental­i utilizzati dal commission­ario per lo svolgiment­o del lavoro». Ad esempio, «l’attrezzatu­ra necessaria» per svolgere l’appalto o eventuali mezzi di trasporto all’interno dell’impianto dove si interviene.

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