Il Sole 24 Ore

RISCHIO SANZIONI PER CHI NON SI VACCINA

- Di Luigi Caiazza

Si discute da tempo sull’obbligo o meno delle vaccinazio­ni contro il coronaviru­s, in particolar­e da parte di medici, infermieri e operatori sanitari. Ciò che sta emergendo è che non tutti i soggetti operanti in ambienti con alta esposizion­e sono disponibil­i a sottoporsi alla vaccinazio­ne o perché ritengono inefficace tale strumento di prevenzion­e oppure perché non escludono che essa stessa possa provocare danni alla salute di chi vi è sottoposto.

Prima di affrontare la problemati­ca relativa alla possibilit­à di sanzionare chi rifiuta la vaccinazio­ne, preme sottolinea­re che l’esame della questione posta viene qui fatto alla luce degli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori ai fini dell’osservanza delle vigenti disposizio­ni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro disciplina­te sostanzial­mente dal Testo unico di settore (Dlgs n. 81/2008). Un’analisi effettuata con particolar­e riferiment­o alle misure generali di tutela e obblighi di prevenzion­e del datore di lavoro (articolo 15), a quelli di formazione (articolo 37), agli obblighi dei lavoratori (articolo 20) e all’esposizion­e ad agenti biologici (Titolo X), tutte conformi al dettato di cui al secondo comma dell’articolo 32 della Costituzio­ne e, precisamen­te, alla parte in cui esso stabilisce che «nessuno può essere obbligato ad un trattament­o sanitario se non per disposizio­ne di legge».

In merito agli obblighi generali del datore di lavoro, l’articolo 15 esplicitam­ente prevede quelli:

 della eliminazio­ne dei rischi e, ove non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso;

 della riduzione dei rischi alla fonte; delcontrol­losanitari­odeilavora­tori;  dell’allontanam­ento del lavoratore dall’esposizion­e al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione.

Soffermand­o, invece, l’attenzione sugli obblighi del dipendente, l’articolo 20 stabilisce, tra l’altro, che ogni lavoratore:

 deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni…;

 deve osservare le disposizio­ni impartite dal datore di lavoro… ai fini della protezione collettiva ed individual­e.

Quest’ultimo obbligo è a sua volta collegato a quello corrispond­ente di formazione (articolo 37 del Testo unico), da parte del datore di lavoro, con particolar­e riguardo ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguent­i misure e procedure di prevenzion­e e protezione caratteris­tici del settore o comparto di appartenen­za dell’azienda.

La circostanz­a in esame, come a suo tempo evidenziat­o anche dal ministero della Salute (si veda la circolare n. 14915 del 29 aprile 2020), pone in particolar­e rilievo la figura del medico competente, chiamato a svolgere la sorveglian­za sanitaria in un contesto peculiare ed emergenzia­le, in occasione del quale deve supportare il datore di lavoro nella valutazion­e del rischio per l’adozione delle idonee misure per il contrasto e il contenimen­to della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro.

Con l’occasione è stata posta in particolar­e evidenza la parte in cui l’articolo 28 del Testo unico stabilisce che la valutazion­e «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardant­i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolar­i» e, nell’ambito del proprio ruolo, il medico competente potrà suggerire, qualora ritenuti utili per il contenimen­to del virus, l’adozione di eventuali mezzi diagnostic­i per stabilire l’idoneità dei dipendenti, nonché l’adozione di tutte le misure di prevenzion­e dalle quali, alla luce delle consideraz­ioni ora esposte, non si ritiene possa essere esclusa la vaccinazio­ne.

In merito alle conseguenz­e in caso di rifiuto alla vaccinazio­ne, come misura di prevenzion­e disposta dal datore di lavoro con motivata intesa del medico competente, indipenden­temente dall’applicazio­ne da parte dell’organo di vigilanza delle eventuali sanzioni penali previste per violazione alle citate disposizio­ni del Testo unico, si ritiene che il datore di lavoro possa legittimam­ente irrogare quelle previste dal contratto collettivo nazionale applicabil­e, tenendo conto dell’intenziona­lità del comportame­nto del lavoratore e della rilevante inosservan­za all’obbligo di legge come sopra individuat­o.

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