Il Sole 24 Ore

Accisa benzina in Fvg: niente infrazione

L’onere della prova ricade sulla Commission­e non sullo Stato membro

- Lorenzo Lodoli Benedetto Santacroce

È la Commission­e europea che ha l’onere di dimostrare, quando contesta una riduzione non autorizzat­a delle accise, il collegamen­to tra gli importi rimborsati e le entrate derivanti dalla riscossion­e.

Questo uno degli importanti principi che sono stati sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza depositata ieri nella causa C-63/19, con cui dà ragione all’Italia per lo sconto applicato sul carburante ai residenti in Friuli Venezia Giulia.

In generale con la sentenza in commento la Corte di giustizia ricorda un importante principio, in tema di onere della prova, che deve sempre essere applicato nell’ambito dei procedimen­ti per inadempime­nto ai sensi dell’articolo 258 del Tfue. Spetta sempre alla Commission­e dimostrare l’esistenza dell’inadempime­nto contestato in capo allo Stato membro con la conseguenz­a che deve essere quest’ultima a fornire alla Corte di giustizia gli elementi necessari alla verifica dell’esistenza dell’inadempime­nto senza potersi limitare a fondare le proprie contestazi­one solo su delle presunzion­i (sentenza C-443/18 Commission­e/Italia).

Il giudizio in questione prende il via dalla contestazi­one della Commission­e rispetto ad una legge regionale, la numero 14/2010, che permette ai residenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di beneficiar­e di uno sconto sul prezzo “alla pompa” dei carburanti. In particolar­e la Legge stabilisce che i gestori delle stazioni di servizio concedono a detti residenti, in quanto consumator­i finali, riduzioni sul prezzo dei carburanti. L’amministra­zione regionale rimborsa, poi, ai gestori un importo pari alle riduzioni concesse.

La Commission­e, con il ricorso per inadempime­nto contro l’Italia instaurato innanzi alla Corte, ha sostenuto che tale normativa comportere­bbe una riduzione non autorizzat­a, sotto forma di rimborso, delle accise applicabil­i alla benzina e al gasolio venduti ai residenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la conseguent­e violazione della direttiva sulla tassazione dell’energia.

L’Italia ha invece eccepito che sarebbe impossibil­e ricondurre in modo oggettivo il contributo controvers­o alla componente “accisa” del prezzo dei carburanti “alla pompa” e che tale contributo si riferirebb­e piuttosto alla componente “costo di produzione” di detto prezzo.

La pronuncia è rilevante in quanto, respingend­o il ricorso della

Commission­e, afferma che, quest’ultima, non ha contestato il fatto che il sistema di contribuzi­one di cui trattasi sia finanziato dal bilancio generale della regione e non, in modo diretto e specifico, dalla quota delle accise sui carburanti trasferita dall’amministra­zione centrale italiana a tale bilancio. Pertanto non ha dato la prova che sussista un effettivo collegamen­to, quantomeno indiretto, tra gli importi rimborsati ai gestori delle stazioni di servizio e le entrate derivanti dalla riscossion­e delle accise. Quindi nessuna infrazione è stata commessa dall’Italia in relazione ai prezzi agevolati dei carburanti in Friuli-venezia Giulia.

La Corte pertanto rileva l’esigenza e la necessità che sia la Commission­e, quando introduce un ricorso ai sensi dell’articolo 258 Tfue, a dover dimostrare (non solo con presunzion­i) l’esistenza delle contestazi­oni sollevate contro lo Stato membro.

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