Il Sole 24 Ore

Per uscire dalla crisi del Fisco serve una vera riforma complessiv­a (e non solo dell’Irpef)

- Dario Deotto Luigi Lovecchio

Un decreto legge abbastanza deludente, quello sulla proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamen­to e delle cartelle di pagamento. Con riferiment­o alla delicata questione della “scissione della decadenza” degli atti di accertamen­to (e di tutti quelli richiamati dall’articolo 157 del Dl rilancio) non cambia nulla per la data di emissione: rimane fermo che dovevano essere emessi entro lo scorso 31 dicembre 2020.

Per la notifica, invece, il Dl 3/2021 prevede che la stessa dovrà avvenire tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, in luogo della precedente previsione che stabiliva il termine di notifica tra il 1° di gennaio e il 31 dicembre 2021.

Tutto sommato, la questione poteva essere risolta anche “internamen­te”, posto che la norma dell’articolo 157 prevede che uno o più provvedime­nti del direttore delle Entrate devono stabilire le modalità di applicazio­ne dell’articolo di legge. Provvedime­nto che – come più volte si è riportato su queste pagine – non è stato ancora emanato. La circolare 25/ E/2020 dell’Agenzia aveva tuttavia anticipato che la programmaz­ione delle notifiche nel 2021 sarebbe stata fissata dallo stesso provvedime­nto. In questo atto si sarebbe potuto quindi prevedere che le notifiche iniziasser­o da febbraio di quest’anno.

Nella sostanza, il Dl si limita a prorogare di un mese sospension­i e decadenze, fatta eccezione per quella prevista dall’articolo 157 del Dl rilancio per l’emissione degli atti. A questo proposito rimangono le perplessit­à legate alla mancata adozione del provvedime­nto attuativo delle Entrate entro il 31 dicembre 2020. Tale mancanza determina, a parere di chi scrive, profili di illegittim­ità degli atti che verranno notificati nel 2021 (a partire da febbraio), ma che sono stati emessi entro il 31 dicembre 2020. Infatti, trattandos­i di un termine di decadenza, quest’ultimo impone che la disciplina di riferiment­o venga completata prima dello spirare del medesimo. Va ricordato che la materia della decadenza risulta retta dal principio di legalità, che è rispettato solo se tutte le regole applicativ­e sono note prima che la decadenza stessa si consumi. E queste regole non sono stabilite dalla norma di riferiment­o (articolo 157 del Dl rilancio), posta l’indetermin­atezza della stessa (in particolar­e, del comma 5).

Il Dl 3/2021 contiene anche una previsione transitori­a destinata a disciplina­re il periodo antecedent­e la sua entrata in vigore (15 gennaio 2021) con riferiment­o agli atti dell’agente della riscossion­e. Va infatti sottolinea­to che questa volta sono decorsi 15 giorni dalla fine della precedente sospension­e all’inizio di quella attuale. Si stabilisce pertanto che gli atti e i provvedime­nti già adottati conservano validità. Questo significa - in concreto - che il pignoramen­to già avviato nei primi giorni del 2021 prosegue, come pure restno efficaci sia il fermo amministra­tivo sui veicoli sia l’ipoteca sui beni immobili. Un’eccezione riguarda il pignoramen­to delle quote di stipendio. In questo caso si riproduce la previsione recata nell’articolo 152 del Dl 34/2020, secondo cui le somme già accantonat­e dal datore di lavoro devono comunque essere versate all’agente della riscossion­e. Al contrario, sono liberi da vincoli gli importi che secondo il piano originario avrebbero dovuto essere trattenuti dopo l’entrata in vigore del decreto legge.

Meccanismo analogo riguarda le segnalazio­ni degli enti pubblici, effettuate ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Si dispone infatti che eventuali ordini di pagamento notificati dall’agente della riscossion­e prima del “decreto–ponte” conservano efficacia e devono essere eseguiti dall’ente pubblico. Invece, a decorrere dall’entrata in vigore del Dl 3/2021, le pubbliche amministra­zioni non devono più effettuare alcun riscontro sulle morosità del beneficiar­io di un pagamento.

Vale ricordare che le medesime regole si applicano alle ingiunzion­i emesse dai Comuni per i tributi locali.

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