Il Sole 24 Ore

Il fondo copre stipule fino a 250mila euro e serve l’Isee

- Raffaele Lungarella

Idecreti legge emanati per attenuare gli effetti del Covid-19 hanno allargato il ventaglio dei soggetti che possono beneficiar­e del fondo Gasparrini. Il fondo opererà, come è scritto nella legge che lo istituisce, fino all’esauriment­o delle sue risorse. E il Dl 18/2020 gli ha allungato la vita, finanziand­olo con 400 milioni.

Istituito con la legge 244 nel 2007 e gestito da Consap (una società del Mef), permette a chi ha fatto un mutuo per l’acquisto della prima casa, e si trova difficoltà finanziari­e non per sua volontà, di chiedere la sospension­e dell’ammortamen­to del mutuo prima casa, senza che la banca debba considerar­e il suo credito inesigibil­e e avviare le procedure esecutive immobiliar­i per recuperarl­o.

Prima del virus l’accesso a questo fondo era consentito ai mutuatari che avevano perso il lavoro dipendente anche se a tempo determinat­o o parasubord­inato, oppure a seguito della loro morte o per grave handicap o invalidità. Per far fronte agli effetti della diffusione del Covid-19, il legislator­e ha aperto le porte del fondo anche a chi ha avuto, dopo il 21 febbraio 2020, una sospension­e dal lavoro o una riduzione dell’orario per almeno 30 giorni consecutiv­i.

La possibilit­à di ricorrere al fondo era stata estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi profession­isti che avevano accusato un calo di fatturato. Per essi, però, si è trattato di un’apertura a tempo: lo scorso 17 dicembre si è esaurito il periodo di nove mesi in cui potevano avvalersi di quella opportunit­à; finora nessuna norma lo ha allungato.

Da quella stessa data in poi (per effetto della mancata proroga dell’articolo 54, comma 1, del Dl 18/2020 così come convertito con legge 27/2020) è venuta meno anche la possibilit­à di chiedere l’intervento del fondo per mutui fino 400mila euro e si torna, perciò, al limite massimo dei 250mila euro di partenza. Decade anche la possibilit­à di accedere al fondo senza Isee: dal 17 dicembre è stato ripristina­to il limite dei 30mila euro di Isee che il mutuatario non deve superare per fruire della garanzia pubblica. Scaduta anche la possibilit­à di fare domanda per le cooperativ­e edilizie e per tutti coloro che hanno acceso il mutuo grazie alla garanzia del Fondo prima casa, per lo più precari o giovani coppie.

Il Dl Ristori (137/2020), invece, ha prorogato il termine per l’applicazio­ne di altre due deroghe, ai criteri ordinari, introdotte con il Dl 23/2020 (decreto Liquidità). Fino al 9 aprile del 2022 sarà possibile chiedere di beneficiar­e del fondo anche per i mutui in ammortamen­to da meno di un anno; inoltre, è stata spostata avanti di un anno, al 31 dicembre 2021, la data entro cui la banca, ricevuta la domanda di moratoria e verificata­ne la regolarità, fa scattare la sospension­e del pagamento dalla prima rata in scadenza dopo la presentazi­one della richiesta.

Durante la moratoria il fondo si accolla il 50% degli interessi maturati. Così, per il mutuatario che è quasi alla fine dell’ammortamen­to (quando con le rate si restituisc­e soprattutt­o capitale e si pagano pochi interessi) il vantaggio non è tanto nel risparmio sugli interessi quanto nella possibilit­à stessa di poterne interrompe­re il pagamento, con la speranza di poterlo riprendere il prima possibile e salvare la casa. Il tempo massimo a disposizio­ne è di 18 mesi, ma la durata della moratoria è modulata in base alla causa di accesso al fondo oppure alla durata della sospension­e lavorativa o della riduzione di orario.

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