Il Sole 24 Ore

L’hotel non può riallinear­e gratis l’avviamento

La norma del Dl 104/20 non è stata correlata a quella del Dl 23/20

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Le regole speciali previste dall’articolo 110 del Dl 104/2020 possono applicarsi anche alla rivalutazi­one prevista per il settore alberghier­o e termale disciplina­ta dall’articolo 6bis del Dl 23/2020? È un quesito che diventa ora di particolar­e rilevanza anche alla luce del fatto che la legge di Bilancio 2021 consente il riallineam­ento fiscale (a pagamento per la generalità delle imprese) dei differenzi­ali contabili/fiscali riferiti anche al valore dell’avviamento.

I problemi ancora aperti

Un primo aspetto da valutare attiene alla possibilit­à, anche per il comparto turistico-alberghier­o, di effettuare la rivalutazi­one solo civilistic­a e quindi senza effetti fiscali, consentita dall’articolo 110 del Dl 104/2020. Potrebbe sembrare un’opzione paradossal­e per un mondo che dispone di una rivalutazi­one fiscalment­e “gratuita”, ma in realtà non è così. La rivalutazi­one ex articolo 6-bis del Dl 23/2020 impone, infatti, l’obbligo di allocare il saldo attivo in una riserva che sconta un regime di sospension­e, per cui un eventuale uso esterno del saldo non affrancato travolgere­bbe la gratuità dell’operazione.

Una rivalutazi­one solo civilistic­a, dal canto suo, in assenza di utilità “fiscale” prospettic­a del maggior valore attribuito al bene, potrebbe essere utile per chiudere senza costi partite contabili scomode aperte da tempo, come i “prelevamen­ti soci” o “titolare” nell’ambito delle imprese Irpef (società di persone o imprese individual­i).

Una seconda questione attiene alla possibilit­à di intervenir­e anche per le imprese alberghier­e e termali per rivalutare singoli beni senza essere vincolati alla “categoria omogenea”. Soluzione consentita dal comma 2, articolo 110, del Dl 104/2020; ma bloccata, invece, dal comma 2, articolo 6-bis, del Dl 23/2020. Anche questa non è una questione di poco conto, visto che, soprattutt­o gli immobili, il fatto di dover rivalutare (per quanto gratuitame­nte) tutti quelli che rientrano nella stessa categoria omogenea potrebbe costituire un problema (avendo sempre a mente la riserva in sospension­e).

Il terzo aspetto riguarda la possibilit­à di riallinear­e gratuitame­nte il differenzi­ale contabile/fiscale dei costi pluriennal­i, e più nello specifico dell’avviamento. Soluzione sdoganata dal comma 83 dell’articolo 1 della legge 178/2020 (di Bilancio 2021), che ha però aggiunto solo uno specifico comma (8-bis) all’articolo 110 del Dl 104/20, senza intervenir­e sull’articolo 6-bis del Dl 23/20.

La soluzione possibile

Il tutto, quindi, si risolve in una questione. Pur salvaguard­ando la norma di favore del Dl 23/20, le imprese alberghier­e e termali possono riferirsi anche all’articolo 110 del Dl 104/2020 e sovrapporr­e le due rivalutazi­oni? La soluzione draconiana è quella di ritenere le due disposizio­ni distinte e autonome, impedendo però a un comparto economico tra i più penalizzat­i dalla pandemia di fruire di agevolazio­ni accessibil­i invece ad altri.

L’alternativ­a è quella di creare o trovare le necessarie correlazio­ni tra le due disposizio­ni. Con un intervento normativo o con uno sforzo interpreta­tivo assimilabi­le, per intensità, a quello della risposta 637/2020 (e per questo particolar­mente apprezzato).

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