LA CHECK-LIST
COMPARTO ALBERGHIERO-TERMALE
Nella definizione di questo comparto rientrano soggetti imprenditori che operano nella gestione di alberghi e terme. Per una più precisa individuazione può essere utile la circolare 14/20, che identifica l’attività alberghiera citando il codice Ateco 55. A questi soggetti andrebbe certo aggiunto il comparto termale identificato dal codice Ateco 960420.
ATTIVITÀ INDIRETTA
È possibile eseguire la rivalutazione “agevolata” anche se l’attività alberghiera viene svolta indirettamente, tramite affitto d’azienda che comprenda anche l’immobile. Ma in tal caso è necessario verificare se nel contratto di locazione di azienda è prevista la deroga di cui articolo 2561 del Codice, che permette al locatore di eseguire gli ammortamenti.
INCREMENTO DI VALORE
Per eseguire la rivalutazione è necessario verificare che il valore contabile e fiscale di un certo bene strumentale sia minore rispetto a quello di mercato. Se dalla verifica emerge il contrario, è possibile incrementare il valore del bene fino al massimo che è rappresentato, appunto, dal valore di mercato. È anche possibile scegliere una misura intermedia.
PERFEZIONAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE
La rivalutazione nel settore alberghiero-termale è gratuita: non si versa alcuna imposta sostitutiva. Occorre tuttavia incrementare il valore del bene nel bilancio, e indicare il nuovo valore nel modello reddituale. Unica conseguenza è la creazione di una riserva in sospensione di imposta, che può essere affrancata versando una sostitutiva del 10 per cento.
EFFETTI FISCALI POST RIVALUTAZIONE
La rivalutazione ha un effetto immediato: se eseguita nel 2020 (può esserlo anche nel 2021) comporta che già da tale esercizio gli ammortamenti siano calcolati e deducibili in base al nuovo valore incrementato. Per tale risultato occorre però stanziare a conto economico la quota di ammortamento sul valore rivalutato e ciò confligge con i principi contabili.