Il Sole 24 Ore

Una tutela contro i rigetti immotivati

Le novità varate a fine 2020 servono anche a dare un rimedio ai contribuen­ti

- —Gi. An.

Le disposizio­ni introdotte dalla legge 159/2020 perseguono anche il fine di assicurare alle imprese debitrici una reale tutela giurisdizi­onale contro i provvedime­nti di rigetto delle proposte di transazion­e, emessi dall’amministra­zione finanziari­a e dagli enti in contrasto con i principi affermati dall’articolo 182-ter. Tutela che sino all’introduzio­ne di tali norme è risultata di fatto inattuabil­e.

In effetti, anche se tali soggetti sono di diverso avviso (per le Entrate si veda la circolare 19/E/2015), è da ritenersi che un rimedio giurisdizi­onale all’illegittim­o rigetto della proposta di transazion­e debba sussistere, posto che l’esame di tali proposte deve essere informato al principio convenienz­a sancito dall’articolo 182-ter e – pur richiedend­o valutazion­i e comparazio­ni – non lascia spazio a una vera e propria discrezion­alità. Lo hanno confermato le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 25632/2016, affermando che la giurisdizi­one tributaria assume un carattere generale e omnicompre­nsivo che include la definizion­e dell’an e del quantum dell’obbligazio­ne tributaria, e il Consiglio di Stato, con la sentenza 4021/2016.

L’interesse dell’impresa debitrice a impugnare il diniego del Fisco e degli enti è evidente nel concordato preventivo quando il voto di tali soggetti è determinan­te ai fini del raggiungim­ento delle maggioranz­e di cui all’articolo 177. Nell’ambito dell’accordo di ristruttur­azione dei debiti dovrebbe ritenersi, invece, che tale interesse sussista sempre, visto che il cram down in tale contesto non è previsto.

Sino all’entrata in vigore della novella legislativ­a il rimedio giurisdizi­onale è consistito, secondo l’indirizzo prevalente – condiviso tra gli altri dal Cndcec – nell’adire il giudice tributario (per la transazion­e fiscale) o il giudice del lavoro (transazion­e contributi­va). Tuttavia – come si è osservato – si è trattato solo di un rimedio teorico, visti i tempi dei processi. È quindi del tutto naturale che il legislator­e si sia fatto carico di introdurre nel Codice della crisi e dell’insolvenza e, con la legge 159/2020, nella legge fallimenta­re delle disposizio­ni che forniscano una reale tutela giurisdizi­onale contro provvedime­nti della Pa adottati in violazione dell’articolo 182-ter, attribuend­o al tribunale fallimenta­re (come aveva suggerito lo stesso Cndcec) il potere di giudicare la legittimit­à dei provvedime­nti di rigetto, approvando nella sostanza le proposte di transazion­e rigettate illegittim­amente, ove l’approvazio­ne delle stesse sia «determinan­te» o «decisiva».

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