Il Sole 24 Ore

Immobili di non residenti, gestione complessa tra F24 e dichiarazi­oni

L’utilizzo dei crediti nel modello di pagamento può essere impossibil­e Da verificare il prelievo sulle cessioni, ok ai bonus edilizi nei limiti di capienza

- Pagina a cura di Stefano Vignoli Alberto Crosti

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse, parzialmen­te rallentato durante il lockdown, da parte dei privati stranieri che hanno acquistato seconde case, spesso di pregio, nel nostro Paese. Il cittadino straniero che acquista casa in Italia deve confrontar­si con la complessa gestione delle formalità amministra­tive e fiscali italiane oltre a dover curare, in base al principio di tassazione su base mondiale, eventuali ulteriori adempiment­i fiscali e dichiarati­vi nel proprio Paese di residenza.

Le imposte in Italia

Al non residente, cittadino straniero o italiano trasferito­si all’estero, che detiene immobili a titolo personale in Italia (la detenzione attraverso veicolo societario presenta altre specifiche complessit­à) si applica, in linea di principio, la stessa normativa prevista per i residenti.

Una prima distinzion­e deve essere operata tra proprietar­i che mantengono il possesso del bene immobile, ad esempio a titolo di residenza secondaria, e proprietar­i che invece lo locano, conseguend­o un reddito. 1.

Nel primo caso nessun reddito (effettivo e catastale) è imponibile in Italia, in quanto l’Imu è sostitutiv­a dell’Irpef (articolo 8, comma 1, Dlgs 23/2011) e nessun obbligo dichiarati­vo emerge quindi in capo al proprietar­io.

2.

Quando il non residente affitta l’immobile di proprietà produce invece un reddito di natura fondiaria (articolo 23, Tuir, che definisce i criteri di territoria­lità) soggetto a tassazione ordinaria o al regime opzionale della cedolare secca. Il non residente è quindi tenuto a presentare il modello Redditi Pf con facoltà di invio del modello cartaceo al centro operativo di Venezia, dove dovrà essere dichiarato il reddito fondiario e gli elementi identifica­tivi dell’immobile, avendo cura di compilare il riquadro «residenti all’estero». L’obbligo dichiarati­vo consegue al fatto che i canoni di locazione non sono soggetti a ritenuta sostitutiv­a; con l’eccezione della ritenuta sugli affitti brevi operata da portali telematici dagli intermedia­ri immobiliar­i. Così, infine, vengono liquidate Irpef e addizional­i locali oppure la cedolare secca (nel primo caso la base imponibile è ridotta forfettari­amente del 5% a titolo di spese deducibili e si applicano le aliquote di imposta progressiv­e senza tener conto del reddito percepito all’estero).

Qui emergono due particolar­ità del sistema impositivo italiano:

 l’esiguo abbattimen­to delle spese a titolo forfettari­o, mentre all’estero è spesso riconosciu­ta la possibilit­à di dedurre analiticam­ente i costi sostenuti o rilevanti abbattimen­ti forfetari (ad esempio il 50% in Francia per chi loca appartamen­ti ammobiliat­i);

 la progressiv­ità dell’imposta che non può tener conto dell’effettiva capacità contributi­va, in quanto viene “misurato” soltanto il reddito italiano, mentre all’estero si riscontran­o spesso aliquote flat applicate ai non residenti.

Ai fini della liquidazio­ne delle imposte il contribuen­te potrà utilizzare il modello F24 a condizione di disporre in Italia di un conto corrente come “non residente”; in alternativ­a dovrà procedere con bonifici su appositi conti correnti bancari. Evidenti difficoltà emergono per l’utilizzo in compensazi­one dei crediti considerat­i i vincoli di natura tecnica imposti dalla nostra amministra­zione.

Le cessioni

Anche il non residente beneficia della non imponibili­tà della plusvalenz­a, se realizzata dopo cinque anni dall’acquisto dell’immobile (articolo 67 del Tuir).

Se la cessione interviene entro il quinquenni­o sarà possibile esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiv­a, attualment­e al 26%, da versarsi in sede di rogito a cura del notaio rogante, pagamento che esaurisce ogni debito del cedente l’immobile verso l’erario.

Tale indicazion­e si limita al lato italiano: il non residente dovrà infatti verificare – in applicazio­ne del worldwide principle taxation - l’eventuale ulteriore imposizion­e nel proprio Paese anche se legato da Convenzion­e stipulata con l’Italia: gli articoli 6 e 13 del modello Ocse prevedono infatti, per i redditi e plusvalenz­e derivanti da immobili, tassazione concorrent­e dello Stato della fonte e dello Stato della residenza.

Il superbonus 110%

Infine, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche il superbonus 110% può essere fruito dal non residente (circolare 24/ E/2020). Sia che il reddito sia solo catastale, in quanto l’immobile non è locato, sia che si tratti di reddito di locazione, il non residente ha diritto a usufruire dell’agevolazio­ne; la concreta fruizione dipenderà tuttavia dall’ammontare della imposta lorda in ciascuno dei cinque periodi di imposta in cui la detrazione viene ripartita. E in caso di incapienza di reddito imponibile, il non residente potrà comunque optare per le altre modalità di fruizione del superbonus (sconto in fattura e cessione del credito).

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