Il Sole 24 Ore

Imu per gli iscritti all’Aire e sconto 50% ai pensionati esteri

La legge di Bilancio 2021 prevede anche la riduzione a un terzo della Tari

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L’immobile detenuto dal non residente, locato o meno, è soggetto all’Imu sul presuppost­o che lo stesso non possa essere qualificat­o come abitazione principale, incompatib­ile con la residenza estera.

Nel caso di cittadini italiani che trasferisc­ono la residenza all’estero iscrivendo­si all’Aire è l’iscrizione stessa che di fatto riqualific­a l’ex abitazione principale come secondaria, e quindi assoggetta­ta a Imu.

Questa è la situazione introdotta con la “nuova” Imu. Fino al 2019, infatti, il cittadino italiano iscritto all’Aire che risultava pensionato nel Paese di residenza beneficiav­a dell’esenzione Imu.

Dopo las oppression­e dell’ agevolazio­ne nel 2020, la stessa è stata parzialmen­te reintrodot­ta con la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 48) che ha previsto l’esonero parziale del 50% per il pensionato all’estero, oltre al beneficio della riduzione a un terzo della Tari.

Quest’ultima agevolazio­ne pare riguardare anche i pensionati stranieri a condizione che la pensione sia maturata in regime di convenzion­e internazio­nale con l’Italia (come precisato della risoluzion­e 6/2015).

La tassazione Imu che dipende dalla categoria catastale dell’immobile e dalle aliquote applicate dal singolo Comune, almeno a questi fini potrebbeno­n essere considerat­a un’ imposta patrimonia­le vera e propria, che prescinde dai servizi erogati ai cittadini, ma piuttosto una tassa quale corrispett­ivo dei servizi che il Comune eroga ai cittadini dove l’immobile è situato: connotazio­ne questa che potrebbe impattare sul riconoscim­ento del credito di imposta all’estero ai fini delle imposte patrimonia­li.

A livello operativo il non residente non ha la possibilit­à di liquidare l’Imu tramite F24, salvo che non disponga in Italia di un conto corrente per “non residenti”, ma dovrà acquisire dal Comune le coordinate bancarie del conto corrente sul quale disporre dall’estero il bonifico dell’Imu (oltre alla quota statale), tenendo in evidenza la necessità di indicare correttame­nte le ragioni del bonifico.

Nel caso in cui la proprietà del bene non fosse “piena”, in quanto soggetti diversi detengono la nuda proprietà o l’usufrutto, solo l’usufruttua­rio è assoggetta­to all’Imu in base ai criteri normali (il riferiment­o è al valore catastale a prescinder­e dalla ripartizio­ne del valore tra nudo proprietar­io e usufruttua­rio, diversamen­te da quanto avviene, su un fronte diverso, per l’Ivie).

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