I CASI PRATICI
LA SECONDA CASA PER I SOGGIORNI A ROMA
Soggetto residente in Gran Bretagna ha acquistato appartamento nel centro di Roma per utilizzarlo come seconda casa durante i soggiorni a Roma. L’immobile resta a disposizione (sfitto) per il restante periodo dell'anno.
Il non residente è soggetto passivo ai fini Imu e Tari. In assenza di altri redditi di fonte italiana non sarà assoggettato alle imposte sui redditi e non sarà tenuto a presentare il modello dichiarativo Redditi Pf.
LA CASA PER LE VACANZE DEL PENSIONATO
Cittadino italiano iscritto all’Aire, che ha lavorato sia in Italia che all’estero, la cui pensione si totalizza con quella versata nel Paese estero, possiede seconda casa in Italia, non locata, che viene utilizzata durante le vacanze.
Il non residente che aveva beneficiato dell’esonero Imu fino al 2019, è divenuto soggetto passivo ai fini dell’imposta locale nel 2020 e, come disposto dalla legge di bilancio, beneficerà di un esonero parziale (del 50%) a partire dal 2021, oltre alla riduzione ad un terzo della Tari.
LA CASA RISTRUTTURATA E DATA IN AFFITTO
Italiano trasferito in Francia, affitta l’unico appartamento di proprietà in Italia, da poco ristrutturato con canone pari a 12.000 euro annuali. Non ha altri redditi di fonte italiana.
Il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria sull’importo di 11.400 euro, beneficiando delle detrazioni Irpef sui lavori di ristrutturazione. Se applica, invece, la cedolare secca perderà il credito di imposta sulla ristrutturazione per tale anno.
LA PLUSVALENZA SULLA CASA VENDUTA
Cittadino italiano trasferito nel 2010 all’estero mantiene in Italia, a disposizione, l’appartamento di proprietà che rivende nel 2020 (dopo cinque anni dall’acquisto), realizzando una plusvalenza di 100.000 euro.
La plusvalenza non è tassata (articolo 67, Tuir) e non dovrà presentare il modello Redditi Pf ma versare l’Imu in base ai mesi di possesso. Dovrà inoltre verificare nel Paese di residenza l’eventuale tassazione della plusvalenza realizzata.