Il Sole 24 Ore

Rendita catastale, rettifica in autotutela illegittim­a se non motivata e tardiva

Il classament­o deve essere argomentat­o e deve avvenire entro un termine congruo Nel caso in esame l’avviso è stato notificato dopo 7 anni dalla presentazi­one del Docfa

- Antonio Iovine

La rettifica in autotutela del classament­o catastale deve essere motivata e deve avvenire entro un congruo termine di tempo, e non dopo sette anni dalla presentazi­one del Docfa da parte del contribuen­te. La Ctr Calabria con sentenza 2866/4/2020 depositata il 2 novembre scorso (presidente Falabella, relatore Maione) respinge il ricorso in appello dell’agenzia delle Entrate contenente, come unico motivo, il difetto di motivazion­e verso la sentenza della Ctp di Cosenza 2200/9/2018 depositata il 18 aprile 2018.

La questione riguarda la dichiarazi­one catastale di una centrale termoelett­rica, presentata nell’anno 2007 con la procedura Docfa e con una rendita proposta di 764.168 euro. Tale rendita era stata validata nello stesso anno dall’agenzia del Territorio. Solo nel 2013 l’agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamen­to, elevando la rendita a 1.791.998,30 euro. I giudici di appello riscontran­o che la sentenza di primo grado è sufficient­emente motivata e fondata nel riconoscer­e il difetto di motivazion­e dell’avviso di accertamen­to, dal momento che non risultava indicata la base imponibile della nuova rendita.

La pronuncia è supportata anche dall’indicazion­e di precisi riferiment­i normativi e giurisprud­enziali di Cassazione.

L’atto con cui l’amministra­zione disattende le indicazion­i del contribuen­te circa il classament­o di un fabbricato deve contenere un’adeguata ancorché sommaria motivazion­e che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controvers­ia giudiziari­a (ordinanza 2709/14).

L’obbligo di motivazion­e è soddisfatt­o con la mera indicazion­e dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi indicati dal contribuen­te non sono stati disattesi e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazion­e tecnica; in caso contrario la motivazion­e dovrà essere più approfondi­ta e specificar­e le differenze riscontrat­e per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzios­o (sentenza 23237/2014).

Solo una motivazion­e effettiva garantisce il diritto di difesa del contribuen­te: gli consente di valutare, in modo consapevol­e, se impugnare l’atto in base agli articoli 2 e 19 del Dlgs 546/92 e impedisce all’amministra­zione di addurre, in un eventuale successivo contenzios­o, ragioni diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (sentenza 17348/2014).

Deve essere rispettato il principio basilare secondo cui sia il contribuen­te, ai fini del suo diritto di difesa, sia il giudice, ai fini di giustizia, devono sempre poter verificare l’esattezza dell’operato dell’ufficio allo scopo di comprender­e il fondamento della maggiore pretesa; un avviso di accertamen­to privo di motivazion­e rende illegittim­a la nuova imposizion­e (sentenza 14306/99). È irrilevant­e che il contribuen­te, nonostante la mancanza di motivazion­e, abbia comunque argomentat­o nel merito, ma solo dal punto di vista generale, senza un’appropriat­a e adeguata difesa di merito, cioè non ha avuto la possibilit­à di conoscere l’iter o meglio il calcolo di come si è giunti all’atto di classament­o (sentenza 1697/1999).

Con la mancata conoscenza dei dati di base sui cui è determinat­a la nuova rendita catastale, viene a mancare la parte essenziale della motivazion­e che rende chiara e visibile la corretta formazione della volontà dell’ufficio (sentenza 2254/02). La motivazion­e dell’atto deve considerar­si “sostanza” dell’atto stesso e non può che essere contestual­e e integrante ad esso (sentenza 5924/01).

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