Il conferimento con vendita di quote non cela una cessione
Riqualificazione dei due atti negata dalla Ctr Veneto La conferitaria è estinta
Nessuna “riqualificazione” in cessione di ramo d’azienda del conferimento con successiva cessione della totalità delle quote della conferitaria. È quanto stabilito da Ctr Veneto 800/04/2020 del 22 dicembre 2020 (presidente Valmassoi, relatore Mercurio).
La fattispecie esaminata dai giudici veneti riguarda una Srl che, nel corso del 2014, aveva effettuato un conferimento d’azienda, con il quale veniva costituita una diversa Srl. Nel 2015 le quote della nuova società venivano cedute a uno dei soci della prima Srl. L’Agenzia riteneva che i due atti (conferimento d’azienda e cessione del 100% delle partecipazioni) non configurassero autonomi negozi giuridici, caratterizzando invece un’ipotesi di collegamento negoziale. Per questo motivo veniva emesso l’avviso di liquidazione applicando l’imposta di registro in misura proporzionale, come per la cessione d’azienda.
A seguito della presentazione del ricorso e del rigetto in primo grado, la Ctr adita accoglieva le ragioni della società, rilevando che gli atti di conferimento d’azienda e successiva cessione della totalità delle quote non possono essere riqualificati in cessione del ramo aziendale. Ai fini della tassazione di registro, infatti, rileva la qualificazione giuridica dell’atto sottoposto a registrazione e non, invece, i suoi effetti economici, evidenziando i giudici che sotto il profilo degli effetti giuridici prodotti v’è una netta differenza tra cedere un’azienda e cedere le partecipazioni nel soggetto che la detiene.
Occorre rilevare che la questione della “qualificazione” degli atti ex articolo 20 del Tur non dovrebbe originare più perplessità. Questo per effetto delle modifiche normative (legge 205/2017 e successiva 145/2018 di interpretazione autentica) e di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza 158/2020, con la quale i giudici hanno respinto la questione di legittimità dell’articolo 20 del Dpr 131/1986.
Nella pronuncia della Ctr Veneto vi è anche un diverso elemento di interesse, relativo alla capacità delle società estinte di risultare parte processuale. Ciò in quanto, nel corso del 2016, aveva avuto luogo l’estinzione e cancellazione dal registro delle imprese della Srl che aveva posto in essere il conferimento d’azienda.
Sul punto i giudici d’appello sostengono che, ex articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014, ai soli fini tributari la società «resta in vita per ulteriori cinque anni dalla richiesta di cancellazione per consentire all’amministrazione finanziaria di perfezionare le procedure di accertamento e recupero delle proprie pretese». Dunque, secondo la Ctr, per tutto il periodo stabilito dalla norma la società non perde la capacità di essere parte in giudizio.
In proposito, si osserva tuttavia che, nonostante la previsione del Dlgs 175/2014, si hanno molti dubbi sul fatto di attribuire legittimazione ad agire (processuale e non solo) a un soggetto giuridicamente inesistente. L’inesistenza della società comporta infatti senz’altro la carenza di legittimazione dei suoi organi gestionali – amministratori e liquidatori – i quali non possono rappresentare in giudizio la società cessata, risultando irrimediabilmente decaduti. Non vi può infatti esservi stabilizzazione tributaria della società senza che vi sia anche la stabilizzazione civilistica della stessa.