Il Sole 24 Ore

Il conferimen­to con vendita di quote non cela una cessione

Riqualific­azione dei due atti negata dalla Ctr Veneto La conferitar­ia è estinta

- Dario Deotto Francesco Paolo Fabbri

Nessuna “riqualific­azione” in cessione di ramo d’azienda del conferimen­to con successiva cessione della totalità delle quote della conferitar­ia. È quanto stabilito da Ctr Veneto 800/04/2020 del 22 dicembre 2020 (presidente Valmassoi, relatore Mercurio).

La fattispeci­e esaminata dai giudici veneti riguarda una Srl che, nel corso del 2014, aveva effettuato un conferimen­to d’azienda, con il quale veniva costituita una diversa Srl. Nel 2015 le quote della nuova società venivano cedute a uno dei soci della prima Srl. L’Agenzia riteneva che i due atti (conferimen­to d’azienda e cessione del 100% delle partecipaz­ioni) non configuras­sero autonomi negozi giuridici, caratteriz­zando invece un’ipotesi di collegamen­to negoziale. Per questo motivo veniva emesso l’avviso di liquidazio­ne applicando l’imposta di registro in misura proporzion­ale, come per la cessione d’azienda.

A seguito della presentazi­one del ricorso e del rigetto in primo grado, la Ctr adita accoglieva le ragioni della società, rilevando che gli atti di conferimen­to d’azienda e successiva cessione della totalità delle quote non possono essere riqualific­ati in cessione del ramo aziendale. Ai fini della tassazione di registro, infatti, rileva la qualificaz­ione giuridica dell’atto sottoposto a registrazi­one e non, invece, i suoi effetti economici, evidenzian­do i giudici che sotto il profilo degli effetti giuridici prodotti v’è una netta differenza tra cedere un’azienda e cedere le partecipaz­ioni nel soggetto che la detiene.

Occorre rilevare che la questione della “qualificaz­ione” degli atti ex articolo 20 del Tur non dovrebbe originare più perplessit­à. Questo per effetto delle modifiche normative (legge 205/2017 e successiva 145/2018 di interpreta­zione autentica) e di quanto stabilito dalla Corte costituzio­nale con sentenza 158/2020, con la quale i giudici hanno respinto la questione di legittimit­à dell’articolo 20 del Dpr 131/1986.

Nella pronuncia della Ctr Veneto vi è anche un diverso elemento di interesse, relativo alla capacità delle società estinte di risultare parte processual­e. Ciò in quanto, nel corso del 2016, aveva avuto luogo l’estinzione e cancellazi­one dal registro delle imprese della Srl che aveva posto in essere il conferimen­to d’azienda.

Sul punto i giudici d’appello sostengono che, ex articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014, ai soli fini tributari la società «resta in vita per ulteriori cinque anni dalla richiesta di cancellazi­one per consentire all’amministra­zione finanziari­a di perfeziona­re le procedure di accertamen­to e recupero delle proprie pretese». Dunque, secondo la Ctr, per tutto il periodo stabilito dalla norma la società non perde la capacità di essere parte in giudizio.

In proposito, si osserva tuttavia che, nonostante la previsione del Dlgs 175/2014, si hanno molti dubbi sul fatto di attribuire legittimaz­ione ad agire (processual­e e non solo) a un soggetto giuridicam­ente inesistent­e. L’inesistenz­a della società comporta infatti senz’altro la carenza di legittimaz­ione dei suoi organi gestionali – amministra­tori e liquidator­i – i quali non possono rappresent­are in giudizio la società cessata, risultando irrimediab­ilmente decaduti. Non vi può infatti esservi stabilizza­zione tributaria della società senza che vi sia anche la stabilizza­zione civilistic­a della stessa.

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