Affrancamento di valore: il giudice apre alla «revoca»
La Ctp Milano legittima il ripensamento nonostante la giurisprudenza contraria
È legittimo il “ripensamento” a posteriori sull’affrancamento di valore delle partecipazioni, allo scopo di evitare il versamento della terza rata di imposta sostitutiva e di ottenere il rimborso delle prime due rate già versate.
La decisione 1768/05/2020 della Commissione tributaria provinciale di Milano (presidente Nocerino, relatore Chiametti) giunge a questa conclusione valorizzando il comportamento del contribuente, il quale, oltre a non trasferire la partecipazione, ha presentato dichiarazione integrativa eliminando, dal quadro RT, i dati relativi all’avvenuto affrancamento.
Situazioni eccezionali
La decisione, in verità, sorprende non poco e potrebbe restare isolata. La Corte di cassazione, infatti, ha sempre considerato l’intervenuto affrancamento come un comportamento non ritrattabile, se non per situazioni assolutamente eccezionali (da ultimo: ordinanza n. 27387/2020 in NT+ Fisco del 2 dicembre scorso).
L’orientamento contrario
Con ordinanza n. 19215/2017 (facendo seguito a numero pronunce precedenti dello stesso tenore: 939/2016, 385/2016, 6688/2015 e 3410/2015) la Suprema corte ha infatti ribadito che l’affrancamento di valore, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’articolo 1428 del Codice civile.
Non rileva, quindi, il fatto che il contribuente non si sia avvalso dell’opzione (a cui peraltro potrebbe obiettarsi, con altra asserzione priva di rilievo concreto, che nulla vieta comunque al contribuente di farlo in futuro), né ha alcun effetto l’intervento operato con dichiarazione integrativa. Sia perché le opzioni non possono essere validamente corrette con dichiarazione integrativa (sentenza 18180/2015), sia, soprattutto, perché l’affrancamento di valore non si perfeziona affatto con la compilazione del quadro RT della dichiarazione, ma con il compimento nei termini di legge della perizia asseverata e del versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva. Tanto è vero che l’emissione dell’intervenuta opzione nel quadro RT del modello Redditi è semplicemente oggetto di una sanzione formale (circolare 20/E/2016) ma non incide sull’efficacia fiscale dell’affrancamento di valore.
La revoca per la Cassazione
In conclusione, come recita l’ordinanza 21049/2018, la scelta del contribuente di optare per la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà che, giunto a conoscenza del destinatario, ovvero dell’amministrazione finanziaria, non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.
A ben poco può valere, a tal fine, la dichiarazione di rettifica giunta dopo qualche anno, vano tentativo di avvalersi di una facoltà, quella di revocare la scelta, che non è prevista dall’ordinamento e che contrasta con la natura e il meccanismo di funzionamento dell’istituto.
Peraltro, sempre secondo la Cassazione, tale libera scelta non può essere revocata neppure inconseguenza di un evento successivo e imprevedibile, quale il decesso del contribuente( pronunce 19382/2018 e 13406/2016).
Chi intende avvalersi di questa facoltà, ciclicamente proposta dal legislatore, è, quindi, avvisato: asseveratala perizia e versata la prima (o unica) rata non si torna più indietro.