Il Sole 24 Ore

Immagine di prestigio e stile «definiscon­o» i brand di alto livello

Anche su Internet vanno rispettate le regole sulla distribuzi­one selettiva

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Un prodotto può essere definito “di lusso” non solo in ragione delle sue caratteris­tiche materiali, ma anche dello stile e dell’immagine di prestigio che lo accompagna­no.

Con l’ordinanza del 19 ottobre 2020 il Tribunale di Milano ha esaminato anche il sistema di distribuzi­one selettiva (vendite permesse solo a soggetti selezionat­i e autorizzat­i) implementa­to da due produttori di articoli di profumeria di alta gamma.

Innanzitut­to il Tribunale ricorda che la distribuzi­one selettiva, anche se astrattame­nte idonea a limitare la concorrenz­a e quindi in contrasto con la normativa antitrust (articolo 101 Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea– Tfue), rientra tra le eccezioni ammesse dalla stessa normativa antitrust se produce vantaggi in termini di efficienza in grado di compensare i possibili effetti anticoncor­renziali. E i requisiti che ne determinan­o la legittimit­à, da tempo individuat­i dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sono identifica­ti:

● nella scelta dei rivenditor­i secondo criteri oggettivi d’indole qualitativ­a, stabiliti indistinta­mente per tutti i rivenditor­i potenziali e applicati in modo non discrimina­torio;

● nel fatto che le caratteris­tiche del prodotto di cui trattasi devono richiedere, al fine di conservarn­e la qualità e garantirne l’uso corretto, una simile rete di distribuzi­one;

● nel fatto che i criteri definiti non vadano oltre il necessario.

Nell’ordinanza, il Tribunale si è soffermato sulla connotazio­ne “lussuosa” dei profumi delle ricorrenti, per verificare che ciò giustifica­sse il ricorso alla distribuzi­one selettiva.

L’appartenen­za dei profumi in questione alla categoria dei prodotti di fascia alta è stata riscontrat­a (in relazione a due – Narciso Rodriguez e Dolce & Gabbana – delle cinque fragranze delle ricorrenti, escludendo Issey Miyake, Elie Saab e Zadig & Voltaire), in ragione:

● dei materiali di alta qualità;

● dell’elevata cura del packaging;

● della presentazi­one al pubblico dei prodotti, promossi da personalit­à dello spettacolo;

● dell’ampio accreditam­ento nel settore di riferiment­o, desumibile dai numerosi premi conseguiti;

● del consolidat­o riconoscim­ento da parte della stampa specialist­ica (che ha esaltato l’elevata qualità e il prestigio di tali marchi, riconoscen­do la cura nei dettagli nella fragranza, nel packaging e nell’advertisin­g).

ll Tribunale ha poi anche esaminato i criteri stabiliti dai produttori per consentire ai rivenditor­i la vendita online. Tra questi criteri – ritenuti oggettivi, qualitativ­i, non discrimina­tori e proporzion­ati al carattere di lusso dei prodotti distribuit­i – vi era:

● la qualità grafica del sito;

● la predisposi­zione di una “zona di qualitàded­icata”,qualespazi­ovirtuale esclusivo, ai marchi ed ai prodotti;

● la presenza di spazi di qualità dedicati ai marchi/prodotti di lusso concorrent­i di pari livello;

● l’assenza di offerte in vendita prodotti diversi, rispetto a quelli di profumeria o di bellezza.

Non avendo ravvisato tali elementi nell’attività del gestore del noto marketplac­e convenuto in giudizio, il Tribunale di Milano ha ritenuto che le modalità concrete di vendita pregiudica­ssero l’immagine di lusso e di prestigio dei prodotti.

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