Il Sole 24 Ore

L’iter da rispettare per i lavori sul C/6 che diventa abitativo

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Sono proprietar­ia di un immobile di categoria catastale C/6 per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire per ristruttur­azione, con cambio di destinazio­ne d’uso in abitativo. Tale immobile, già prima dei lavori di ristruttur­azione, era dotato di impianto termico.

Posso accedere al 110% anche se si tratta di un C/6? Come sarebbe possibile chiedere l’Ape (attestato di prestazion­e energetica) per tale immobile? L’avvenuto inizio dei lavori di ristruttur­azione senza un Ape, vista l’impossibil­ità di chiederlo prima, esclude la possibilit­à di accedere al superbonus? C.M. - MACERATA

La lettrice può fruire del superbonus del 110% alla luce dei chiariment­i forniti dall’agenzia delle Entrate. In particolar­e, per quanto riguarda il primo quesito, in materia di cambio di destinazio­ne d’uso, è stato chiarito, seppure in materia di bonus ristruttur­azioni e di eco–sismabonus, che per fruire dell’agevolazio­ne è necessario che dal titolo abilitativ­o che autorizza i lavori si evinca chiarament­e che l’immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l’opera consiste in un intervento di conservazi­one del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzion­e (circolare 13/E/2019, pagina 257; risposta 137/2020). Si legge, inoltre, in una risposta a una Faq (domanda frequente) pubblicata nell’area tematica dedicata al superbonus del 110% sul sito internet istituzion­ale dell’agenzia delle Entrate (https://www.agenziaent­rate.gov.it/portale/), che, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del Dl 34/2020 agli articoli 14 e 16 del Dl 63/2013, è possibile fruire del superbonus, nel rispetto di condizioni e adempiment­i previsti dalla norma agevolativ­a, anche relativame­nte alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazio­ne d’uso del fabbricato originario in abitativo, purché tale variazione sia indicata chiarament­e nel provvedime­nto amministra­tivo che autorizza i lavori (la Faq si riferisce a interventi antisismic­i e/o di efficienta­mento energetico su magazzini e depositi classifica­ti in categoria catastale C/2, nonché su stalle, scuderie, rimesse e autorimess­e classifica­te in categoria C/6).

Per quanto riguarda l’Ape ante intervento, richiesto dall’articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020, e la sua eventuale assenza per i lavori iniziati anteriorme­nte al 1° luglio 2020, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che nel software utilizzato dal tecnico certificat­ore occorre «eseguire l’input descrittiv­o del sistema edificio impianto. Per produrre l’Ape ante intervento è sufficient­e il cambio delle stratigraf­ie delle strutture utilizzate e dei dati dell’impianto ante intervento. In questo modo si ottengono l’Ape ante e post effettivam­ente confrontab­ili» (circolare 30/E/2020, paragrafo 5.2.7).

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