L’iter da rispettare per i lavori sul C/6 che diventa abitativo
Sono proprietaria di un immobile di categoria catastale C/6 per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire per ristrutturazione, con cambio di destinazione d’uso in abitativo. Tale immobile, già prima dei lavori di ristrutturazione, era dotato di impianto termico.
Posso accedere al 110% anche se si tratta di un C/6? Come sarebbe possibile chiedere l’Ape (attestato di prestazione energetica) per tale immobile? L’avvenuto inizio dei lavori di ristrutturazione senza un Ape, vista l’impossibilità di chiederlo prima, esclude la possibilità di accedere al superbonus? C.M. - MACERATA
La lettrice può fruire del superbonus del 110% alla luce dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate. In particolare, per quanto riguarda il primo quesito, in materia di cambio di destinazione d’uso, è stato chiarito, seppure in materia di bonus ristrutturazioni e di eco–sismabonus, che per fruire dell’agevolazione è necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che l’immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (circolare 13/E/2019, pagina 257; risposta 137/2020). Si legge, inoltre, in una risposta a una Faq (domanda frequente) pubblicata nell’area tematica dedicata al superbonus del 110% sul sito internet istituzionale dell’agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/), che, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del Dl 34/2020 agli articoli 14 e 16 del Dl 63/2013, è possibile fruire del superbonus, nel rispetto di condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa, anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo, purché tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori (la Faq si riferisce a interventi antisismici e/o di efficientamento energetico su magazzini e depositi classificati in categoria catastale C/2, nonché su stalle, scuderie, rimesse e autorimesse classificate in categoria C/6).
Per quanto riguarda l’Ape ante intervento, richiesto dall’articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020, e la sua eventuale assenza per i lavori iniziati anteriormente al 1° luglio 2020, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che nel software utilizzato dal tecnico certificatore occorre «eseguire l’input descrittivo del sistema edificio impianto. Per produrre l’Ape ante intervento è sufficiente il cambio delle stratigrafie delle strutture utilizzate e dei dati dell’impianto ante intervento. In questo modo si ottengono l’Ape ante e post effettivamente confrontabili» (circolare 30/E/2020, paragrafo 5.2.7).