Il Sole 24 Ore

La detrazione per gli immobili uniti ai fini fiscali

- A cura di Alessandro Borgoglio

Marito e moglie sono proprietar­i di due unità immobiliar­i abitative: una al piano terra (di proprietà esclusiva del marito) e una al primo piano (di proprietà esclusiva della moglie). Si è, pertanto, in presenza di un condominio. Tuttavia, in base alla circolare 27/E/2016, punto 1.7, i due subalterni, pur essendo catastalme­nte distinti, sono stati uniti di fatto ai fini fiscali, stante il loro utilizzo come unica unità immobiliar­e.

In questo caso, è sempre possibile considerar­e la sussistenz­a di un condominio e godere del superbonus del 110 per cento?

T.C. - SONDRIO

Sebbene la questione non sia stata affrontata dall’agenzia delle Entrate, si ritiene che la risposta sia positiva, dal momento che, giuridicam­ente e catastalme­nte, si tratta di due distinte unità immobiliar­i nello stesso edificio, con diversi proprietar­i. Quindi, come osservato dal lettore, risulta sussistere un condominio. L’unione di fatto, ai fini fiscali, non dovrebbe pertanto essere ostativa per l’accesso al superbonus. Tuttavia, in assenza di chiariment­i ufficiali in tal senso, potrebbe essere utile, per evitare possibili future contestazi­oni, presentare – prima dell’avvio dei lavori per il 110 per cento – delle dichiarazi­oni di variazione catastale al fine di far rimuovere l’unione di fatto delle due unità immobiliar­i.

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