La detrazione per gli immobili uniti ai fini fiscali
Marito e moglie sono proprietari di due unità immobiliari abitative: una al piano terra (di proprietà esclusiva del marito) e una al primo piano (di proprietà esclusiva della moglie). Si è, pertanto, in presenza di un condominio. Tuttavia, in base alla circolare 27/E/2016, punto 1.7, i due subalterni, pur essendo catastalmente distinti, sono stati uniti di fatto ai fini fiscali, stante il loro utilizzo come unica unità immobiliare.
In questo caso, è sempre possibile considerare la sussistenza di un condominio e godere del superbonus del 110 per cento?
T.C. - SONDRIO
Sebbene la questione non sia stata affrontata dall’agenzia delle Entrate, si ritiene che la risposta sia positiva, dal momento che, giuridicamente e catastalmente, si tratta di due distinte unità immobiliari nello stesso edificio, con diversi proprietari. Quindi, come osservato dal lettore, risulta sussistere un condominio. L’unione di fatto, ai fini fiscali, non dovrebbe pertanto essere ostativa per l’accesso al superbonus. Tuttavia, in assenza di chiarimenti ufficiali in tal senso, potrebbe essere utile, per evitare possibili future contestazioni, presentare – prima dell’avvio dei lavori per il 110 per cento – delle dichiarazioni di variazione catastale al fine di far rimuovere l’unione di fatto delle due unità immobiliari.