Abitazione sede della ditta: «eco» e «sisma» dimezzati
Per quel che riguarda ecobonus e sismabonus, un immobile a uso promiscuo permette di portare in detrazione le spese per il 50 per cento. Vorrei sapere se questa limitazione, relativamente ai lavori sull’abitazione, si applica anche alle ditte individuali (agenti di commercio, elettricisti eccetera) che, non avendo un ufficio, indicano l’abitazione stessa come sede dell’attività.
F.T. - CHIETI
La risposta è affermativa. Come precisato nella risposta dell’agenzia delle Entrate n. 570 del 9 dicembre 2020, il 110 per cento (ex articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 66–74, legge 178/2020, di Bilancio per il 2021, Dm 6 agosto 2020; si vedano anche la guida al 110% reperibile al sito www.agenziaentrate.it e la circolare 24/E/2020) si applica per gli interventi eseguiti su edifici residenziali o prevalentemente residenziali (per i condòmini), mentre è esclusa per gli immobili destinati all’esercizio di attività commerciale. Viceversa, se si tratta di fabbricati a uso promiscuo (in parte adibiti ad abitazione e in parte usati come sede della ditta), vale ciò che è stato detto con riferimento alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, ossia che il diritto alla detrazione spetta in misura pari al 50 per cento. L’articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, prevede infatti che possono fruire della detrazione per il recupero edilizio tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi. Se i lavori sono realizzati su fabbricati adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.