Il Sole 24 Ore

Abitazione sede della ditta: «eco» e «sisma» dimezzati

- A cura di Marco Zandonà

Per quel che riguarda ecobonus e sismabonus, un immobile a uso promiscuo permette di portare in detrazione le spese per il 50 per cento. Vorrei sapere se questa limitazion­e, relativame­nte ai lavori sull’abitazione, si applica anche alle ditte individual­i (agenti di commercio, elettricis­ti eccetera) che, non avendo un ufficio, indicano l’abitazione stessa come sede dell’attività.

F.T. - CHIETI

La risposta è affermativ­a. Come precisato nella risposta dell’agenzia delle Entrate n. 570 del 9 dicembre 2020, il 110 per cento (ex articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 66–74, legge 178/2020, di Bilancio per il 2021, Dm 6 agosto 2020; si vedano anche la guida al 110% reperibile al sito www.agenziaent­rate.it e la circolare 24/E/2020) si applica per gli interventi eseguiti su edifici residenzia­li o prevalente­mente residenzia­li (per i condòmini), mentre è esclusa per gli immobili destinati all’esercizio di attività commercial­e. Viceversa, se si tratta di fabbricati a uso promiscuo (in parte adibiti ad abitazione e in parte usati come sede della ditta), vale ciò che è stato detto con riferiment­o alla detrazione del 50% per le ristruttur­azioni edilizie, ossia che il diritto alla detrazione spetta in misura pari al 50 per cento. L’articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, prevede infatti che possono fruire della detrazione per il recupero edilizio tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi. Se i lavori sono realizzati su fabbricati adibiti promiscuam­ente all’esercizio dell’arte o della profession­e, o all’esercizio dell’attività commercial­e, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy