Dubbia la rilevanza fiscale del contributo regionale
Un professionista ha ricevuto dalla Regione Puglia una sovvenzione a fondo perduto pari al 30% di un finanziamento erogato dalla banca, come da bando «Titolo II – Capo 3 – Circolante» destinato ai liberi professionisti e alle micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Puglia, nel settore manifatturiero, del commercio e dei servizi. Considerando che, in base all’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986), il reddito derivante da arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute, senza alcuna previsione in merito a sovvenzioni e sopravvenienze attive, e tenuto conto che il contributo in esame è indirizzato in maniera generica al finanziamento delle spese di funzionamento e dei costi di gestione, si chiede se tale sovvenzione debba essere assoggettata a tassazione e, in caso di risposta positiva, in quale forma.
R.L. - BARI
La questione posta è delicata. Da una parte è vero che nella nozione di compenso non possono rientrare i contributi in conto esercizio, visto che per i professionisti non esiste la nozione di sopravvenienza attiva o di ricavo ex articolo 85, lettera h, del Tuir (Dpr 917/1986). Sul punto, però, bisogna rilevare che con la risoluzione 163/E del 22 ottobre 2001 l’agenzia delle Entrate, appellandosi al principio costituzionale di capacità contributiva, aveva escluso l’irrilevanza fiscale di contributi pubblici in conto impianti o in conto esercizio destinati al professionista. Applicando l’assunto di questa risoluzione, il contributo rileverebbe fiscalmente, nel senso che andrebbe a ridurre l’entità dei costi deducibili.
Il tema però mantiene uno spazio di opinabilità poiché se, come pare dal quesito, il contributo è genericamente destinato a sovvenzionare costi di funzionamento ma senza uno specifico legame tra costo e contributo, la tesi della riduzione del costo deducibile perde fondamento: basti pensare all’ipotesi in cui il contributo venga erogato senza che siano stati sostenuti costi.
Tuttavia, un comportamento prudente sarebbe quello di ridurre, fino a concorrenza del contributo incassato, i costi di gestione sostenuti dal professionista.