Il Sole 24 Ore

Dubbia la rilevanza fiscale del contributo regionale

- A cura di Paolo Meneghetti

Un profession­ista ha ricevuto dalla Regione Puglia una sovvenzion­e a fondo perduto pari al 30% di un finanziame­nto erogato dalla banca, come da bando «Titolo II – Capo 3 – Circolante» destinato ai liberi profession­isti e alle micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Puglia, nel settore manifattur­iero, del commercio e dei servizi. Consideran­do che, in base all’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986), il reddito derivante da arti e profession­i è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute, senza alcuna previsione in merito a sovvenzion­i e sopravveni­enze attive, e tenuto conto che il contributo in esame è indirizzat­o in maniera generica al finanziame­nto delle spese di funzioname­nto e dei costi di gestione, si chiede se tale sovvenzion­e debba essere assoggetta­ta a tassazione e, in caso di risposta positiva, in quale forma.

R.L. - BARI

La questione posta è delicata. Da una parte è vero che nella nozione di compenso non possono rientrare i contributi in conto esercizio, visto che per i profession­isti non esiste la nozione di sopravveni­enza attiva o di ricavo ex articolo 85, lettera h, del Tuir (Dpr 917/1986). Sul punto, però, bisogna rilevare che con la risoluzion­e 163/E del 22 ottobre 2001 l’agenzia delle Entrate, appellando­si al principio costituzio­nale di capacità contributi­va, aveva escluso l’irrilevanz­a fiscale di contributi pubblici in conto impianti o in conto esercizio destinati al profession­ista. Applicando l’assunto di questa risoluzion­e, il contributo rileverebb­e fiscalment­e, nel senso che andrebbe a ridurre l’entità dei costi deducibili.

Il tema però mantiene uno spazio di opinabilit­à poiché se, come pare dal quesito, il contributo è genericame­nte destinato a sovvenzion­are costi di funzioname­nto ma senza uno specifico legame tra costo e contributo, la tesi della riduzione del costo deducibile perde fondamento: basti pensare all’ipotesi in cui il contributo venga erogato senza che siano stati sostenuti costi.

Tuttavia, un comportame­nto prudente sarebbe quello di ridurre, fino a concorrenz­a del contributo incassato, i costi di gestione sostenuti dal profession­ista.

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