Distacco, nella base Irap solo il costo del personale
Un ente pubblico, che svolge esclusivamente attività istituzionale, determina l’Irap con il metodo retributivo, in base a quanto previsto dall’articolo 10–bis del Dlgs 446/1997.
In caso di utilizzo di lavoratori somministrati o di lavoratori distaccati, la base imponibile per la determinazione dell’Irap dovuta comprende esclusivamente la retribuzione o anche gli oneri contributivi rimborsati all’agenzia interinale/ente distaccante?
E.D. - BARI
In materia di personale distaccato, l’agenzia delle Entrate – con la risposta all’istanza di interpello 151 del 28 dicembre 2018 – ha specificato che, nel caso di un ente territoriale che deve determinare la base imponibile Irap in base all’articolo 10–bis del Dlgs 446/1997, continuerà ad applicarsi il presupposto secondo il quale la spesa del personale distaccato concorre a formare la base imponibile dell’Irap del soggetto che impegna il personale distaccato, e che assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante.
In riferimento agli oneri del personale distaccato da comprendere ai fini dell’imposta, si deve ritenere che debbano intendersi le sole retribuzioni riflettenti il costo del relativo personale, prendendo in considerazione la base imponibile ai fini previdenziali, esclusi gli oneri contributivi rimborsati all’agenzia interinale/ente distaccante.