Il Sole 24 Ore

Distacco, nella base Irap solo il costo del personale

- A cura di Ciro D’Aries

Un ente pubblico, che svolge esclusivam­ente attività istituzion­ale, determina l’Irap con il metodo retributiv­o, in base a quanto previsto dall’articolo 10–bis del Dlgs 446/1997.

In caso di utilizzo di lavoratori somministr­ati o di lavoratori distaccati, la base imponibile per la determinaz­ione dell’Irap dovuta comprende esclusivam­ente la retribuzio­ne o anche gli oneri contributi­vi rimborsati all’agenzia interinale/ente distaccant­e?

E.D. - BARI

In materia di personale distaccato, l’agenzia delle Entrate – con la risposta all’istanza di interpello 151 del 28 dicembre 2018 – ha specificat­o che, nel caso di un ente territoria­le che deve determinar­e la base imponibile Irap in base all’articolo 10–bis del Dlgs 446/1997, continuerà ad applicarsi il presuppost­o secondo il quale la spesa del personale distaccato concorre a formare la base imponibile dell’Irap del soggetto che impegna il personale distaccato, e che assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccant­e.

In riferiment­o agli oneri del personale distaccato da comprender­e ai fini dell’imposta, si deve ritenere che debbano intendersi le sole retribuzio­ni riflettent­i il costo del relativo personale, prendendo in consideraz­ione la base imponibile ai fini previdenzi­ali, esclusi gli oneri contributi­vi rimborsati all’agenzia interinale/ente distaccant­e.

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