Dopo il conferimento in Srl la scuola resta esente
Un’impresa individuale, esercente l’attività di scuola di lingue, è in possesso dell’autorizzazione all’esenzione Iva a norma dell’articolo 10, n. 20, del Dpr 633/1972. In caso di conferimento dell’azienda in una Srl di nuova creazione, esercente la stessa attività nella stessa sede dell’impresa individuale, l’autorizzazione all’esenzione Iva è trasferibile alla nuova società?
D.A. - MILANO
Si ritiene che l’autorizzazione all’esenzione Iva sia trasferibile alla società conferitaria, in virtù del fatto che il riconoscimento non dipende dalla forma giuridica del soggetto che effettua le prestazioni didattiche, ma dalla natura dell’attività stessa (circolare 22/E/2008). Inoltre, bisogna considerare che il conferimento, ai fini Iva, si qualifica come una trasformazione sostanziale soggettiva che comporta il subentro del soggetto avente causa (società) nei diritti e obblighi del soggetto dante causa (ditta individuale), relativi al complesso aziendale trasferito (circolare 144/E/1998 e risoluzione 93/E/1998). La continuità nelle posizioni Iva trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 16, comma 11, lettera a, della legge 537/1993. Tale norma, seppur formalmente riferita alle sole operazioni di scissione, per prassi consolidata è stata estesa alle “trasformazioni sostanziali soggettive” (da ultimo, risposta a interpello dell’agenzia delle Entrate 402/2019).