Il Sole 24 Ore

Dopo il conferimen­to in Srl la scuola resta esente

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Un’impresa individual­e, esercente l’attività di scuola di lingue, è in possesso dell’autorizzaz­ione all’esenzione Iva a norma dell’articolo 10, n. 20, del Dpr 633/1972. In caso di conferimen­to dell’azienda in una Srl di nuova creazione, esercente la stessa attività nella stessa sede dell’impresa individual­e, l’autorizzaz­ione all’esenzione Iva è trasferibi­le alla nuova società?

D.A. - MILANO

Si ritiene che l’autorizzaz­ione all’esenzione Iva sia trasferibi­le alla società conferitar­ia, in virtù del fatto che il riconoscim­ento non dipende dalla forma giuridica del soggetto che effettua le prestazion­i didattiche, ma dalla natura dell’attività stessa (circolare 22/E/2008). Inoltre, bisogna considerar­e che il conferimen­to, ai fini Iva, si qualifica come una trasformaz­ione sostanzial­e soggettiva che comporta il subentro del soggetto avente causa (società) nei diritti e obblighi del soggetto dante causa (ditta individual­e), relativi al complesso aziendale trasferito (circolare 144/E/1998 e risoluzion­e 93/E/1998). La continuità nelle posizioni Iva trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 16, comma 11, lettera a, della legge 537/1993. Tale norma, seppur formalment­e riferita alle sole operazioni di scissione, per prassi consolidat­a è stata estesa alle “trasformaz­ioni sostanzial­i soggettive” (da ultimo, risposta a interpello dell’agenzia delle Entrate 402/2019).

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