Il Sole 24 Ore

Anche nelle villette a schiera si sopraeleva con l’unanimità

- A cura di Alessandro Borgoglio e Augusto Cirla

La nostra abitazione è inserita in una serie di villette a schiera. Condotti, gas e acqua sono indipenden­ti ma, andando a effettuare l’isolamento del tetto con relativo bonus del 110 per cento, ci sarebbe uno spessore di circa 15 centimetri.

Serve il consenso degli altri proprietar­i delle villette a schiera per far sì che io possa alzare il tetto? Se serve, bisogna avere la maggioranz­a assoluta o relativa? Essendo io proprietar­io unico ma compilando una dichiarazi­one dei redditi congiunta con mia moglie, il credito d’imposta è da considerar­e congiuntam­ente oppure devo considerar­e solo il mio?

D.G. - NOVARA

La normativa dettata in tema di superbonus 110% non va a derogare quella più generale prevista per il condominio in tema di tutela del decoro architetto­nico del compendio condominia­le. È pacifico, anche perché previsto dall’articolo 1117 bis del Codice civile, che la condominia­lità non è esclusa per il solo fatto che le costruzion­i sono realizzate, anziché in senso verticale, in proprietà singole in sequenza, appunto in senso orizzontal­e come le villette a schiera, poiché la nozione di condominio è configurab­ile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontal­mente in senso proprio, purché dotati di strutture portanti e impianti essenziali comuni.

Tra i beni comuni meritevoli di tutela ci sono, salvo che diversamen­te non risulti dal rogito d’acquisto o dal regolament­o, i tetti e, soprattutt­o, il decoro architetto­nico dell’intero compendio di cui fanno parte le villette a schiera. L’innalzamen­to del tetto da parte del proprietar­io della singola villetta comporta innegabilm­ente un’alterazion­e del decoro architetto­nico, per la cui tutela è data possibilit­à a ciascun condomino di agire in giudizio per impedire che sia pregiudica­to. Da questo discende che la

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy