Anche nelle villette a schiera si sopraeleva con l’unanimità
La nostra abitazione è inserita in una serie di villette a schiera. Condotti, gas e acqua sono indipendenti ma, andando a effettuare l’isolamento del tetto con relativo bonus del 110 per cento, ci sarebbe uno spessore di circa 15 centimetri.
Serve il consenso degli altri proprietari delle villette a schiera per far sì che io possa alzare il tetto? Se serve, bisogna avere la maggioranza assoluta o relativa? Essendo io proprietario unico ma compilando una dichiarazione dei redditi congiunta con mia moglie, il credito d’imposta è da considerare congiuntamente oppure devo considerare solo il mio?
D.G. - NOVARA
La normativa dettata in tema di superbonus 110% non va a derogare quella più generale prevista per il condominio in tema di tutela del decoro architettonico del compendio condominiale. È pacifico, anche perché previsto dall’articolo 1117 bis del Codice civile, che la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni sono realizzate, anziché in senso verticale, in proprietà singole in sequenza, appunto in senso orizzontale come le villette a schiera, poiché la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati di strutture portanti e impianti essenziali comuni.
Tra i beni comuni meritevoli di tutela ci sono, salvo che diversamente non risulti dal rogito d’acquisto o dal regolamento, i tetti e, soprattutto, il decoro architettonico dell’intero compendio di cui fanno parte le villette a schiera. L’innalzamento del tetto da parte del proprietario della singola villetta comporta innegabilmente un’alterazione del decoro architettonico, per la cui tutela è data possibilità a ciascun condomino di agire in giudizio per impedire che sia pregiudicato. Da questo discende che la