Gli aiuti ricevuti per errore vanno resi senza sanzioni
Alcuni miei clienti hanno ricevuto il contributo a fondo perduto in quanto residenti in Comuni in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, e non per calo di fatturato. Successivamente, è arrivato un secondo pagamento in modo automatico, sempre da parte dell’agenzia delle Entrate.
Dato che la «Guida al contributo a fondo perduto» dell’Agenzia esclude, alla pagina 7, la possibilità di questo pagamento, chiedo se quest’ultimo effettivamente non spetta e se è sufficiente rimborsare il contributo ricevuto con modello F24 e codice 8911, senza interessi e sanzioni.
P.C. - BOLZANO
Si conferma l’interpretazione del lettore. Appare dubbio, infatti, che il contributo spetti ai soggetti collocati in zone calamitate a prescindere dal calo di fatturato. Infatti, l’articolo 1, comma 4, del Dl 137/2020 (decreto Ristori) attribuisce tale contributo, a prescindere dal calo di fatturato, solo ai soggetti che hanno avviato la partita Iva nel 2019 e non menziona i soggetti in territori calamitati (né sembra sufficiente il rimando fatto nel comma 7, dedicato ai criteri di determinazione del contributo). La stessa agenzia delle Entrate si esprime in senso negativo nella Guida «I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni», pubblicata sul proprio sito internet (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/). In particolare, l’Agenzia afferma che, ai soggetti che nella precedente istanza di contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), hanno barrato la casella relativa al domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni oggetto di precedente calamità con stato di emergenza ancora in corso al 31 gennaio 2020, il nuovo con
tributo spetta solo se si è verificato il calo del fatturato, tra aprile 2019 e aprile 2020, di almeno un terzo. Pertanto, su queste basi, si ritiene che il contributo ricevuto debba essere restituito. Nella Guida citata, l’Agenzia afferma altresì che il soggetto che ha percepito un contributo a fondo perduto, in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni (la sanzione di riferimento è quella prevista dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997), con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997). Tuttavia, dato che, nel caso proposto, l’erogazione del contributo è avvenuta per un errore addebitabile all’agenzia delle Entrate e non al contribuente, si ritiene che nessuna somma sia do
vuta a titolo di sanzioni. Sul punto mancano, però, specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia. In ogni caso, il versamento delle somme deve’essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 37/E/2020.