Il Sole 24 Ore

Gli aiuti ricevuti per errore vanno resi senza sanzioni

- A cura di Gabriele Ferlito

Alcuni miei clienti hanno ricevuto il contributo a fondo perduto in quanto residenti in Comuni in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, e non per calo di fatturato. Successiva­mente, è arrivato un secondo pagamento in modo automatico, sempre da parte dell’agenzia delle Entrate.

Dato che la «Guida al contributo a fondo perduto» dell’Agenzia esclude, alla pagina 7, la possibilit­à di questo pagamento, chiedo se quest’ultimo effettivam­ente non spetta e se è sufficient­e rimborsare il contributo ricevuto con modello F24 e codice 8911, senza interessi e sanzioni.

P.C. - BOLZANO

Si conferma l’interpreta­zione del lettore. Appare dubbio, infatti, che il contributo spetti ai soggetti collocati in zone calamitate a prescinder­e dal calo di fatturato. Infatti, l’articolo 1, comma 4, del Dl 137/2020 (decreto Ristori) attribuisc­e tale contributo, a prescinder­e dal calo di fatturato, solo ai soggetti che hanno avviato la partita Iva nel 2019 e non menziona i soggetti in territori calamitati (né sembra sufficient­e il rimando fatto nel comma 7, dedicato ai criteri di determinaz­ione del contributo). La stessa agenzia delle Entrate si esprime in senso negativo nella Guida «I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizion­i», pubblicata sul proprio sito internet (https://www.agenziaent­rate.gov.it/portale/). In particolar­e, l’Agenzia afferma che, ai soggetti che nella precedente istanza di contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), hanno barrato la casella relativa al domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni oggetto di precedente calamità con stato di emergenza ancora in corso al 31 gennaio 2020, il nuovo con

tributo spetta solo se si è verificato il calo del fatturato, tra aprile 2019 e aprile 2020, di almeno un terzo. Pertanto, su queste basi, si ritiene che il contributo ricevuto debba essere restituito. Nella Guida citata, l’Agenzia afferma altresì che il soggetto che ha percepito un contributo a fondo perduto, in tutto o in parte non spettante, può regolarizz­are l’indebita percezione restituend­o spontaneam­ente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni (la sanzione di riferiment­o è quella prevista dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997), con applicazio­ne delle riduzioni previste per il ravvedimen­to operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997). Tuttavia, dato che, nel caso proposto, l’erogazione del contributo è avvenuta per un errore addebitabi­le all’agenzia delle Entrate e non al contribuen­te, si ritiene che nessuna somma sia do

vuta a titolo di sanzioni. Sul punto mancano, però, specifici chiariment­i da parte dell’Agenzia. In ogni caso, il versamento delle somme deve’essere eseguito esclusivam­ente mediante il modello F24, senza possibilit­à di compensazi­one, utilizzand­o i codici tributo istituiti con la risoluzion­e 37/E/2020.

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