Per bloccare una delibera non basta inviare una Pec
L’amministratore condominiale, in un’assemblea tenutasi a luglio 2020, aveva proposto un lavoro di sistemazione della facciata presentando una determinata offerta, senza citare la possibilità di utilizzo del bonus facciate al 90 per cento. Appena ricevuto il verbale ho inviato una Pec (messaggio di posta elettronica certificata) per informare l’amministratore che si poteva utilizzare il bonus facciate e quindi l’ho invitato a fermare i lavori. L’ho citato per una mediazione (visto che aveva richiesto il pagamento) e non si è presentato. Al secondo invito per la mediazione non si è presentato e nel frattempo, cosa più grave, ha fatto eseguire i lavori.
Come posso agire contro l’amministratore, che in questo caso non ha fatto gli interessi del condominio?
G.M. - TORINO
Non è sufficiente inviare una Pec all’amministratore per sospendere l’esecutività della delibera assembleare. Occorrerebbe poi vedere se il procedimento di mediazione, avente a oggetto l’impugnazione della delibera in questione, sia stato radicato nei termini previsti dall’articolo 1137 del Codice civile, ossia, per i presenti, entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta l’assemblea oppure, per gli assenti, dal momento in cui il condomino ha ricevuto il relativo verbale.
Se così non è avvenuto, la delibera assunta dall’assemblea è divenuta definitivamente esecutiva, al punto da consentire all’amministratore di procedere giudizialmente con decreto ingiuntivo nei confronti del condomino che non ha provveduto al pagamento, per la sua quota millesimale, delle spese deliberate e necessarie per dare corso al rifacimento della facciata. Trattandosi peraltro, nel caso in questione, di delibera annullabile e non nulla, nemmeno è data possibilità al condomino, una volta decorsi i termini citati, di eccepire, in sede di opposizione al notificato decreto ingiuntivo e tanto meno al momento della stragiudiziale richiesta di pagamento, l’eventuale invalidità della delibera posta a fondamento del versamento richiesto, essendogli impedito, nell’una o nell’altra sede, di valutare il merito della delibera stessa.
Resta sempre salva la possibilità per il condomino di agire giudizialmente nei confronti dell’amministratore per negligenza nella gestione del condominio, se riterrà, alla luce della documentazione nelle sue mani, che ne sussistano i presupposti.