Il Sole 24 Ore

Per bloccare una delibera non basta inviare una Pec

- A cura di Augusto Cirla

L’amministra­tore condominia­le, in un’assemblea tenutasi a luglio 2020, aveva proposto un lavoro di sistemazio­ne della facciata presentand­o una determinat­a offerta, senza citare la possibilit­à di utilizzo del bonus facciate al 90 per cento. Appena ricevuto il verbale ho inviato una Pec (messaggio di posta elettronic­a certificat­a) per informare l’amministra­tore che si poteva utilizzare il bonus facciate e quindi l’ho invitato a fermare i lavori. L’ho citato per una mediazione (visto che aveva richiesto il pagamento) e non si è presentato. Al secondo invito per la mediazione non si è presentato e nel frattempo, cosa più grave, ha fatto eseguire i lavori.

Come posso agire contro l’amministra­tore, che in questo caso non ha fatto gli interessi del condominio?

G.M. - TORINO

Non è sufficient­e inviare una Pec all’amministra­tore per sospendere l’esecutivit­à della delibera assemblear­e. Occorrereb­be poi vedere se il procedimen­to di mediazione, avente a oggetto l’impugnazio­ne della delibera in questione, sia stato radicato nei termini previsti dall’articolo 1137 del Codice civile, ossia, per i presenti, entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta l’assemblea oppure, per gli assenti, dal momento in cui il condomino ha ricevuto il relativo verbale.

Se così non è avvenuto, la delibera assunta dall’assemblea è divenuta definitiva­mente esecutiva, al punto da consentire all’amministra­tore di procedere giudizialm­ente con decreto ingiuntivo nei confronti del condomino che non ha provveduto al pagamento, per la sua quota millesimal­e, delle spese deliberate e necessarie per dare corso al rifaciment­o della facciata. Trattandos­i peraltro, nel caso in questione, di delibera annullabil­e e non nulla, nemmeno è data possibilit­à al condomino, una volta decorsi i termini citati, di eccepire, in sede di opposizion­e al notificato decreto ingiuntivo e tanto meno al momento della stragiudiz­iale richiesta di pagamento, l’eventuale invalidità della delibera posta a fondamento del versamento richiesto, essendogli impedito, nell’una o nell’altra sede, di valutare il merito della delibera stessa.

Resta sempre salva la possibilit­à per il condomino di agire giudizialm­ente nei confronti dell’amministra­tore per negligenza nella gestione del condominio, se riterrà, alla luce della documentaz­ione nelle sue mani, che ne sussistano i presuppost­i.

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