Chi non cede il credito salda subito la sua quota
In relazione a interventi per cui si può fruire del superbonus, l’assemblea condominiale opta a maggioranza per la cessione del credito. Premesso che non si può costituire il fondo speciale, un condomino presenta una dichiarazione scritta per dichiarare che non intende rientrare nella solidarietà passiva a copertura di condòmini morosi per eventuali esborsi straordinari o per la parte di competenza di cui non si è chiesta la cessione del credito.
Come si comporta l’amministratore nei confronti dei condòmini virtuosi, morosi e “riservisti”?
M.F. - PADOVA
Il beneficio della cessione del credito è riservato al singolo condomino e non già al condominio, giacché quest’ultimo non ha capacità giuridica distinta da quella di ogni singolo partecipante. Il problema non sussiste quando tutti i condòmini decidono di cedere il proprio credito d’imposta all’impresa appaltatrice dei lavori o a un istituto di credito, tenuto però presente che l’assemblea non ha il potere di costringere il condomino a cedere comunque il proprio credito.
Parimenti si dica per la richiesta di finanziamento che il condominio intende avanzare nei confronti di un istituto di credito per far fronte alla spesa necessaria per l’esecuzione di interventi estranei alla disciplina del 110% dettata dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020).
Il condomino che non intenda cedere il proprio credito, o non voglia fruire del finanziamento richiesto dal condominio (mentre non può aderirvi in parte, escludendo il vincolo di solidarietà imposto dal finanziatore), deve subito saldare la quota di spesa risultante a suo carico, in ragione dei propri millesimi, così che null’altro potrà chiedergli l’amministratore.
Quanto invece ai favorevoli a entrambe le iniziative deliberate dall’assemblea, essi saranno soggetti alle richieste di versamento dei ratei che l’amministratore avanzerà nei loro confronti, sulla base e nei tempi decisi dall’assemblea stessa. Restano infine i morosi, verso i quali l’amministratore dovrà intervenire secondo quanto previsto dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, procedendo cioè con decreti ingiuntivi di pagamento e comunicando i loro nominativi ai creditori, prima che questi possano agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti. Peraltro, come chiarito dalle Entrate, l’amministratore di condominio deve comunicare all’Agenzia le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso. Nel caso di “condomino moroso”, pertanto, l’amministratore non dovrà comunicare alcun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto al superbonus (circolare 30/E/2020, paragrafo 5.1.2).