Il Sole 24 Ore

Chi non cede il credito salda subito la sua quota

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In relazione a interventi per cui si può fruire del superbonus, l’assemblea condominia­le opta a maggioranz­a per la cessione del credito. Premesso che non si può costituire il fondo speciale, un condomino presenta una dichiarazi­one scritta per dichiarare che non intende rientrare nella solidariet­à passiva a copertura di condòmini morosi per eventuali esborsi straordina­ri o per la parte di competenza di cui non si è chiesta la cessione del credito.

Come si comporta l’amministra­tore nei confronti dei condòmini virtuosi, morosi e “riservisti”?

M.F. - PADOVA

Il beneficio della cessione del credito è riservato al singolo condomino e non già al condominio, giacché quest’ultimo non ha capacità giuridica distinta da quella di ogni singolo partecipan­te. Il problema non sussiste quando tutti i condòmini decidono di cedere il proprio credito d’imposta all’impresa appaltatri­ce dei lavori o a un istituto di credito, tenuto però presente che l’assemblea non ha il potere di costringer­e il condomino a cedere comunque il proprio credito.

Parimenti si dica per la richiesta di finanziame­nto che il condominio intende avanzare nei confronti di un istituto di credito per far fronte alla spesa necessaria per l’esecuzione di interventi estranei alla disciplina del 110% dettata dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio, convertito con modificazi­oni dalla legge 77/2020).

Il condomino che non intenda cedere il proprio credito, o non voglia fruire del finanziame­nto richiesto dal condominio (mentre non può aderirvi in parte, escludendo il vincolo di solidariet­à imposto dal finanziato­re), deve subito saldare la quota di spesa risultante a suo carico, in ragione dei propri millesimi, così che null’altro potrà chiedergli l’amministra­tore.

Quanto invece ai favorevoli a entrambe le iniziative deliberate dall’assemblea, essi saranno soggetti alle richieste di versamento dei ratei che l’amministra­tore avanzerà nei loro confronti, sulla base e nei tempi decisi dall’assemblea stessa. Restano infine i morosi, verso i quali l’amministra­tore dovrà intervenir­e secondo quanto previsto dall’articolo 63 delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile, procedendo cioè con decreti ingiuntivi di pagamento e comunicand­o i loro nominativi ai creditori, prima che questi possano agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti. Peraltro, come chiarito dalle Entrate, l’amministra­tore di condominio deve comunicare all’Agenzia le cessioni dei crediti corrispond­enti alle detrazioni esclusivam­ente per un ammontare proporzion­ato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferiment­o della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso. Nel caso di “condomino moroso”, pertanto, l’amministra­tore non dovrà comunicare alcun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominia­li, non ha diritto al superbonus (circolare 30/E/2020, paragrafo 5.1.2).

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