Come ripartire i costi del terrazzo a livello
Sono proprietario esclusivo di un terrazzo a livello che svolge la funzione di copertura per un solo garage (di proprietà di un altro condomino). Dovendo procedere al rifacimento del terrazzo per eliminare infiltrazioni al garage sottostante, vorrei sapere come vanno ripartite le relative spese. Preciso che il proprietario del box sottostante sostiene che, trattandosi di copertura di un solo garage, non debba essere applicata la ripartizione prevista dall’articolo 1126 del Codice civile, ma che le stesse siano a mio esclusivo carico, in base a una sentenza della Corte di cassazione.
F.P. - SALERNO
Già con precedenti pronunce la giurisprudenza, anche di legittimità, nel caso di riparazione del cortile o del viale di accesso all’edificio condominiale che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, si era prevalentemente orientata nel ritenere non applicabile, per la ripartizione delle relative spese, il criterio previsto dall’articolo 1126 del Codice civile (un terzo al proprietario o usuario lastrico, due terzi ai proprietari delle unità sottostanti), ritenendo che si dovesse invece procedere a un’applicazione analogica dell’articolo 1125 Codice civile, il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l’uso esclusivo della stessa, determina la necessità dell’intervento manutentivo (Cassazione civile, sezione VI, 21337/2017).
Più recentemente, sempre la Cassazione civile (sezione VI, 16625/2019) ha ribadito che l’articolo 1126 del Codice
civile presuppone che il lastrico o la terrazza a livello – indipendentemente dalla sua proprietà o dal suo uso esclusivo – deve svolgere la funzione di copertura del fabbricato, o di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari. Se invece – come accertato nel caso esaminato dalla Suprema corte, identico a quello descritto nel quesito – la terrazza a livello sovrasta soltanto un piano terraneo di proprietà esclusiva, costituendo un autonomo corpo di fabbrica rispetto all’edificio condominiale, non si applicherà l’articolo 1126 bensì l’articolo 1125 del Codice civile. Pertanto, nl caso descritto dal quesito, i costi saranno esclusivamente a carico del lettore.