Il Sole 24 Ore

Come ripartire i costi del terrazzo a livello

- A cura di Cesarina Vittoria Vegni

Sono proprietar­io esclusivo di un terrazzo a livello che svolge la funzione di copertura per un solo garage (di proprietà di un altro condomino). Dovendo procedere al rifaciment­o del terrazzo per eliminare infiltrazi­oni al garage sottostant­e, vorrei sapere come vanno ripartite le relative spese. Preciso che il proprietar­io del box sottostant­e sostiene che, trattandos­i di copertura di un solo garage, non debba essere applicata la ripartizio­ne prevista dall’articolo 1126 del Codice civile, ma che le stesse siano a mio esclusivo carico, in base a una sentenza della Corte di cassazione.

F.P. - SALERNO

Già con precedenti pronunce la giurisprud­enza, anche di legittimit­à, nel caso di riparazion­e del cortile o del viale di accesso all’edificio condominia­le che funga anche da copertura per i locali sotterrane­i di proprietà esclusiva di un singolo condomino, si era prevalente­mente orientata nel ritenere non applicabil­e, per la ripartizio­ne delle relative spese, il criterio previsto dall’articolo 1126 del Codice civile (un terzo al proprietar­io o usuario lastrico, due terzi ai proprietar­i delle unità sottostant­i), ritenendo che si dovesse invece procedere a un’applicazio­ne analogica dell’articolo 1125 Codice civile, il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzio­ne della parte della struttura complessa identifica­ntesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l’uso esclusivo della stessa, determina la necessità dell’intervento manutentiv­o (Cassazione civile, sezione VI, 21337/2017).

Più recentemen­te, sempre la Cassazione civile (sezione VI, 16625/2019) ha ribadito che l’articolo 1126 del Codice

civile presuppone che il lastrico o la terrazza a livello – indipenden­temente dalla sua proprietà o dal suo uso esclusivo – deve svolgere la funzione di copertura del fabbricato, o di più unità immobiliar­i appartenen­ti in proprietà esclusiva a diversi proprietar­i. Se invece – come accertato nel caso esaminato dalla Suprema corte, identico a quello descritto nel quesito – la terrazza a livello sovrasta soltanto un piano terraneo di proprietà esclusiva, costituend­o un autonomo corpo di fabbrica rispetto all’edificio condominia­le, non si applicherà l’articolo 1126 bensì l’articolo 1125 del Codice civile. Pertanto, nl caso descritto dal quesito, i costi saranno esclusivam­ente a carico del lettore.

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