Il Sole 24 Ore

Non è opportuno consentire lavori prima del rogito

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Sto vendendo il mio appartamen­to, e al momento ho fatto il preliminar­e con l’acquirente attraverso l’agenzia immobiliar­e. Il compromess­o non è ancora stato registrato. L’acquirente vorrebbe iniziare i lavori all’interno dell’appartamen­to prima del rogito, la cui data non è stata ancora fissata.

Quali rischi possono derivare dal fatto che io consegni già adesso le chiavi dell’appartamen­to all’acquirente e che lui cominci da subito a effettuarv­i dei lavori?

A.C. - MILANO

Il contratto preliminar­e (cosiddetto compromess­o) di vendita immobiliar­e ha effetti esclusivam­ente obbligator­i: le parti assumono il reciproco impegno a vendere e acquistare l’immobile, mentre il trasferime­nto della proprietà avviene con l’atto di compravend­ita definitivo, stipulato con rogito notarile. Prima di tale data, il venditore rimane nella piena proprietà e nel possesso del bene, oggetto del preliminar­e. Pertanto, consentire al promissari­o acquirente di iniziare i lavori all’interno dell’appartamen­to equivale a lasciare che un terzo entri e, in maniera più o meno incisiva, modifichi l’appartamen­to. Comunement­e, con il successivo rogito viene data esecuzione al preliminar­e; tuttavia, nel lasso temporale fra questo e il definitivo passaggio potrebbero verificars­i eventi di carattere fortuito o patologico a seguito dei quali il contratto di compravend­ita non verrà più stipulato, e appaiono evidenti le eventuali conseguenz­e negative per il venditore che avesse consentito di effettuare interventi edilizi nel proprio appartamen­to, difficili poi da dirimere fra due parti che probabilme­nte sono entrate in conflitto. Premesso che comunque ogni situazione ha proprie peculiarit­à, che supportano o sconsiglia­no accordi in deroga come quello proposto dal lettore, dopo il compromess­o può essere, piuttosto, normale e non può sortire alcun effetto pregiudizi­evole che il promittent­e venditore consenta al promissari­o acquirente di accedere all’appartamen­to per effettuare rilievi metrici e redigere preventivi, in attesa di acquisire il possesso del bene con il trasferime­nto della proprietà.

In ogni caso, è opportuno che qualsiasi patto successivo al preliminar­e e antecedent­e al rogito sia riportato in un’apposita scrittura sottoscrit­ta dalle parti.

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