Stessi soggetti, inappellabili i giudizi passati in giudicato
Con atto di citazione Tizio ha chiesto che venga sciolta la comunione ereditaria con i fratelli. Sul terreno oggetto della divisione insiste un immobile abusivo. I giudici dei tre gradi di giudizio non hanno evidenziato il fatto che tale immobile è ostativo allo scioglimento della comunione; anzi, con sentenza passata in giudicato, hanno provveduto allo scioglimento della stessa.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza 25021/2019, chiarisce che la natura giuridica dell’atto di scioglimento della comunione ereditaria è “inter vivos”, al pari di quella ordinaria, con assoggettabilità alla stessa delle norme di nullità ex Dpr 380/2001 e legge 47/1985.
Lo scioglimento della comunione, anche se erroneamente effettuato con sentenza passata in giudicato, è nullo?
D.C. - SALERNO
Indipendentemente da qualsiasi valutazione della sentenza citata dal lettore e della fattispecie concreta – meritevoli di altri approfondimenti – in questa sede può essere sufficiente ricordare il concetto di “giudicato”. L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato in base all’articolo 324 del Codice di procedura civile «fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa» (articolo 2909 del Codice civile). Copre, quindi, non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto.
In sintesi, non è possibile introdurre, da parte dei soggetti indicati, un secondo giudizio che investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo, finalizzato ad accertare la nullità della oramai “conclusa” divisione ereditaria.