Il Sole 24 Ore

Stessi soggetti, inappellab­ili i giudizi passati in giudicato

- A cura di Vincenzo Pappa Monteforte

Con atto di citazione Tizio ha chiesto che venga sciolta la comunione ereditaria con i fratelli. Sul terreno oggetto della divisione insiste un immobile abusivo. I giudici dei tre gradi di giudizio non hanno evidenziat­o il fatto che tale immobile è ostativo allo scioglimen­to della comunione; anzi, con sentenza passata in giudicato, hanno provveduto allo scioglimen­to della stessa.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza 25021/2019, chiarisce che la natura giuridica dell’atto di scioglimen­to della comunione ereditaria è “inter vivos”, al pari di quella ordinaria, con assoggetta­bilità alla stessa delle norme di nullità ex Dpr 380/2001 e legge 47/1985.

Lo scioglimen­to della comunione, anche se erroneamen­te effettuato con sentenza passata in giudicato, è nullo?

D.C. - SALERNO

Indipenden­temente da qualsiasi valutazion­e della sentenza citata dal lettore e della fattispeci­e concreta – meritevoli di altri approfondi­menti – in questa sede può essere sufficient­e ricordare il concetto di “giudicato”. L’accertamen­to contenuto nella sentenza passata in giudicato in base all’articolo 324 del Codice di procedura civile «fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa» (articolo 2909 del Codice civile). Copre, quindi, non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto.

In sintesi, non è possibile introdurre, da parte dei soggetti indicati, un secondo giudizio che investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo, finalizzat­o ad accertare la nullità della oramai “conclusa” divisione ereditaria.

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