Il Sole 24 Ore

Abitazione principale e Covid: pignoramen­ti tuttora sospesi

- A cura di Daniele Ciuti

Faccio riferiment­o all’articolo 54–ter del Dl 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, il quale statuisce che, «al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiolo­gica da Covid– 19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversion­e del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramen­to immobiliar­e, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».

Chiedo se per la sospension­e di sei mesi, stabilita a decorrere dal 1° maggio, è stata prevista una proroga.

M.R. - CHIETI

L’articolo 54–ter del Dl 18/2020, “cura Italia”, convertito in legge 27/2020, ha disposto la sospension­e delle procedure esecutive di pignoramen­to immobiliar­e sull’abitazione principale del debitore. La sospension­e, inizialmen­te fissata in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversion­e, è stata prorogata al 31 dicembre 2020 dall’articolo 4 del Dl 137/2020 (decreto Ristori). La medesima norma ha disposto l’inefficaci­a dei pignoramen­ti immobiliar­i effettuati sull’abitazione principale del debitore dal 25 ottobre alla data di entrata in vigore della legge di conversion­e del decreto. Con l’articolo 13, n. 14, del Dl 183/2020 (cosiddetto Milleproro­ghe), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 323 del 2020, il termine di sospension­e delle procedure esecutive immobiliar­i sull’abitazione principale del debitore, previsto dal citato articolo 54–ter, è stato ulteriorme­nte prorogato al 30 giugno 2021.

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