Abitazione principale e Covid: pignoramenti tuttora sospesi
Faccio riferimento all’articolo 54–ter del Dl 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, il quale statuisce che, «al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid– 19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».
Chiedo se per la sospensione di sei mesi, stabilita a decorrere dal 1° maggio, è stata prevista una proroga.
M.R. - CHIETI
L’articolo 54–ter del Dl 18/2020, “cura Italia”, convertito in legge 27/2020, ha disposto la sospensione delle procedure esecutive di pignoramento immobiliare sull’abitazione principale del debitore. La sospensione, inizialmente fissata in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è stata prorogata al 31 dicembre 2020 dall’articolo 4 del Dl 137/2020 (decreto Ristori). La medesima norma ha disposto l’inefficacia dei pignoramenti immobiliari effettuati sull’abitazione principale del debitore dal 25 ottobre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Con l’articolo 13, n. 14, del Dl 183/2020 (cosiddetto Milleproroghe), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 323 del 2020, il termine di sospensione delle procedure esecutive immobiliari sull’abitazione principale del debitore, previsto dal citato articolo 54–ter, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021.