Un’azione per «mantenere» la servitù di passaggio
Nove anni fa ho acquistato un terreno. Nell’atto di acquisto è scritto che, «al fine di consentire un più comodo accesso dalla strada all’appezzamento di terreno testé venduto, a favore di questo il venditore costituisce servitù perpetua di passaggio pedonale e carrale sul confinante terreno di sua proprietà riportato al catasto... L’indicata servitù, da esercitarsi con qualsiasi mezzo e senza limitazione alcuna, graverà esclusivamente su una striscia di terreno larga metri 2,50, corrente lungo il lato nord–ovest del fondo servente, su cui insiste una stradina privata/boschiva... Ai sensi dell’articolo 1029 del Codice civile la servitù testé costituita si estenderà a vantaggio degli eventuali insediamenti urbanistici».
Io sono imprenditore agricolo (coltivatore diretto). Il terreno su cui gravava la servitù a mio favore è stato venduto e il nuovo proprietario mi nega l’accesso con sbarramenti con rete, cartelli di divieto, lucchetti. Che cosa posso fare per ripristinare un mio diritto?
E.P. - BERGAMO
La servitù di passaggio già correttamente costituita non viene meno per mezzo della compravendita dell’immobile su cui grava, essendo strettamente legata al terreno stesso e non, invece, al titolare del diritto di proprietà del fondo. Conseguentemente, essendo la servitù di passaggio in questione estranea ai cambi di proprietà dell’immobile, il lettore ha diritto a vedersi riconoscere l’esercizio della servitù stessa, costituita in favore del suo fondo, indipendentemente dall’intervenuto acquisto del vicino fondo “servente” (così si chiama il fondo che subisce la servitù di passaggio).
Detto questo, qualora il nuovo proprietario di quel fondo non consenta tale passaggio, il lettore potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria per riaffermare l’esistenza del proprio diritto, oltre che al fine di richiedere la cessazione di ogni molestia o turbativa.