Al 5% l’Iva su prestazioni delle cooperative sociali
Una cooperativa sociale si occupa di:
1) erogazione di servizi infermieristici e/o socio– assistenziali in strutture ospedaliere pubbliche, cliniche private, residenze sanitarie assistenziali pubbliche, residenze sanitarie assistenziali private; 2) gestione diretta di una residenza sanitaria assistenziale;
3) erogazione di servizio medico specialistico in strutture ospedaliere pubbliche e cliniche private. Questa cooperativa applica l’Iva al 5 per cento? Oppure gode dell’esenzione, in base all’articolo 10, primo comma, n. 27–ter, del Dpr 633/1972?
C.A. - PADOVA
Come ribadito più volte dall’agenzia delle Entrate, da ultimo con la risposta a interpello 240/2019, alle cooperative sociali non è più consentita l’opzione tra esenzione e imponibilità in ambito Iva. Alle stesse si applica esclusivamente l’Iva al 5 per cento, prevista quale aliquota unica (articolo 1, commi 960, 962 e 963, della legge 208/2015, di Stabilità per il 2016). Infatti le prestazioni socio–sanitarie, assistenziali ed educative – di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27–ter dell’articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972 – rese da cooperative sociali, sia direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27–ter, sono da assoggettare sempre all’aliquota Iva del 5 per cento. Va precisato, infine, che alle cooperative sociali non si applica l’articolo 10, primo comma, n. 18 (esenzione Iva alle “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione” rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza) in quanto le stesse non sono abilitate a esercitare la professione o l’arte sanitaria soggetta a vigilanza.