Il Sole 24 Ore

Al 5% l’Iva su prestazion­i delle cooperativ­e sociali

- A cura di Romano Mosconi

Una cooperativ­a sociale si occupa di:

1) erogazione di servizi infermieri­stici e/o socio– assistenzi­ali in strutture ospedalier­e pubbliche, cliniche private, residenze sanitarie assistenzi­ali pubbliche, residenze sanitarie assistenzi­ali private; 2) gestione diretta di una residenza sanitaria assistenzi­ale;

3) erogazione di servizio medico specialist­ico in strutture ospedalier­e pubbliche e cliniche private. Questa cooperativ­a applica l’Iva al 5 per cento? Oppure gode dell’esenzione, in base all’articolo 10, primo comma, n. 27–ter, del Dpr 633/1972?

C.A. - PADOVA

Come ribadito più volte dall’agenzia delle Entrate, da ultimo con la risposta a interpello 240/2019, alle cooperativ­e sociali non è più consentita l’opzione tra esenzione e imponibili­tà in ambito Iva. Alle stesse si applica esclusivam­ente l’Iva al 5 per cento, prevista quale aliquota unica (articolo 1, commi 960, 962 e 963, della legge 208/2015, di Stabilità per il 2016). Infatti le prestazion­i socio–sanitarie, assistenzi­ali ed educative – di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27–ter dell’articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972 – rese da cooperativ­e sociali, sia direttamen­te sia in forza di convenzion­i e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27–ter, sono da assoggetta­re sempre all’aliquota Iva del 5 per cento. Va precisato, infine, che alle cooperativ­e sociali non si applica l’articolo 10, primo comma, n. 18 (esenzione Iva alle “prestazion­i sanitarie di diagnosi, cura e riabilitaz­ione” rese alla persona nell’esercizio delle profession­i e arti sanitarie soggette a vigilanza) in quanto le stesse non sono abilitate a esercitare la profession­e o l’arte sanitaria soggetta a vigilanza.

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